NUOVA DISCIPLINA PER I RIMBORSI DEI VOLONTARI SPORTIVI (D.L. 71/2024)
L’articolo 3 del Decreto Legge n. 71/2024, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha eliminato il criterio del rimborso di spese autocertificate ai volontari sportivi fino ad € 150 mensili.
Ai sensi del nuovo Decreto, ai volontari sportivi potranno essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di € 400 mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e da Sport e salute S.p.a.
ATTENZIONE: NON sono consentiti rimborsi forfettari per attività svolte dai volontari sportivi in occasione di allenamenti o manifestazioni ed eventi sportivi non riconosciuti dagli Enti di cui sopra.
I rimborsi forfettari suddetti sono consentiti a condizione che l’Organo amministrativo delle ASD/SSD deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
I rimborsi dovranno essere registrati nel RASD (Registro Attività Sportive Dilettantistiche) specificando i nominativi dei volontari che ne hanno beneficiato e l’importo corrisposto entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo.
Se un lavoratore sportivo riceve i rimborsi forfettari suddetti in qualità di volontario presso altre strutture sportive rispetto a quella in cui lavora, essi dovranno essere conteggiati ai fini del calcolo delle soglie di esenzione contributiva (€ 5.000) e fiscale (€ 15.000).
Restano possibili i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute dai volontari fuori dal proprio Comune di residenza purché tali spese risultino da documentazione che ne attesti l’effettivo sostenimento.