RIFORMA DELLO SPORT IN PILLOLE: L’ADEGUAMENTO DELLO STATUTO
Con l’avvento della Riforma dello Sport ASD e SSD sono chiamate ad adeguare i propri statuti sociali ai nuovi requisiti dettati dal Capo I del Decreto Legislativo 36.
Anzitutto, i nuovi statuti dovranno prevedere che l’oggetto sociale della ASD/SSD sia riferito all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
In secondo luogo, lo statuto deve prevedere l’assenza di fini di lucro e cioè il divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione, facendo riferimento anche ai casi elencati all’articolo 3, comma 2 e 2-bis del D.Lgs. 112/2017 nei quali sarebbe ravvisabile una distribuzione “indiretta” di utili.
I nuovi statuti, inoltre, dovranno prevedere espressamente la possibilità, per ASD e SSD, di svolgere attività diverse da quelle principali (qualora il sodalizio intenda svolgere anche attività “commerciali”) a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali. Le attività diverse potranno definirsi “secondarie” secondo criteri e limiti stabiliti che verranno stabiliti da apposito decreto ministeriale (ad oggi ancora non emanato).
Si precisa che i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché alla gestione di impianti e strutture sportive, NON sono considerati ai fini del computo dei limiti che saranno definiti dal citato decreto ministeriale. Le attività appena citate costituiscono comunque “attività diverse” da prevedere all’interno dello statuto.
Infine, lo statuto dovrà prevedere l’incompatibilità con qualsiasi carica svolta dagli amministratori/membri del consiglio direttivo presso altre ASD o SSD affiliate al medesimo organismo sportivo cui è affiliato il sodalizio nel quale rivestono la propria carica.
Il mancato adeguamento statutario entro il termine massimo del 31.12.2023 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro delle Attività Sportive e, per coloro che sono già iscritti, comporta la cancellazione d’ufficio dallo stesso. L’adeguamento statutario alle norme suddette è esente dall’imposta di registro.
Per le Società sportive dilettantistiche (SSD) la riforma consente di prevedere nello statuto la parziale distribuzione degli utili e il rimborso al socio del capitale effettivamente versato in caso di fuoriuscita dalla compagine sociale. Tuttavia, una simile previsione all’interno dello statuto esporrebbe la SSD al rischio di perdere le agevolazioni fiscali (esempio: la de-commercializzazione dei corrispettivi per i corsi sportivi) a causa della mancanza di una norma di coordinamento tra l’art. 8 del D.Lgs. 36/2021 e gli artt. 148 del TUIR e 4 del DPR 633/1972.