RIFORMA DELLO SPORT IN PILLOLE: L’ADEGUAMENTO DELLO STATUTO
Con l’avvento della Riforma dello Sport ASD e SSD sono chiamate ad adeguare i propri statuti sociali ai nuovi requisiti dettati dal Decreto Legislativo 36. In particolare, i nuovi statuti dovranno prevedere:
- che l’oggetto sociale della ASD/SSD sia riferito all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;
- l’assenza di fini di lucro e cioè il divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, che dovranno essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio sociale, facendo riferimento anche ai casi elencati all’articolo 3, comma 2 e 2-bis del D.Lgs. 112/2017 nei quali sarebbe ravvisabile una distribuzione “indiretta” di utili.
- la possibilità, per ASD e SSD, di svolgere attività DIVERSE da quelle principali (si tratta in linea di massima di attività “commerciali”) a condizione che esse abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali. Le attività diverse potranno definirsi “secondarie” secondo criteri e limiti che verranno stabiliti da apposito decreto ministeriale (ad oggi ancora non emanato). I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché alla gestione di impianti e strutture sportive, NON sono considerati ai fini del computo dei limiti che saranno definiti dal citato decreto ministeriale pur costituendo comunque “attività diverse” da prevedere all’interno dello statuto.
- il divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.
Il mancato adeguamento statutario entro il termine massimo del 31.12.2023 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro delle Attività Sportive e, per coloro che sono già iscritti, comporta la cancellazione d’ufficio dallo stesso. L’adeguamento statutario alle norme suddette è esente dall’imposta di registro se effettuato entro il 31.12.2023.
Infine, come evidenziato dalla stampa specializzata in conformità con le ultime sentenze della Cassazione, è opportuno prevedere nello statuto il diritto di voto ai minori, da esercitare tramite chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
Per le Società sportive dilettantistiche (SSD) la Riforma consente di prevedere nello statuto la possibilità di distribuire parzialmente gli utili e rimborsare al socio la quota di capitale in caso di fuoriuscita dalla compagine sociale. Tuttavia, una simile previsione all’interno dello statuto esporrebbe la SSD al rischio di perdere le agevolazioni fiscali (esempio: la de-commercializzazione dei corrispettivi per i corsi sportivi) vista la mancanza di una norma di coordinamento tra l’art. 8 del D.Lgs. 36/2021 e gli artt. 148 del TUIR e 4 del DPR 633/1972.