RIFORMA DELLO SPORT IN PILLOLE: IL VOLONTARIO NELLO SPORT
Il volontario è colui che presta gratuitamente la propria opera a favore dell’ente sportivo.
I volontari devono essere assicurati per responsabilità civile verso terzi.
Al volontario può essere riconosciuto un rimborso a copertura delle spese sostenute per attività effettuate al di fuori del proprio Comune residenza. Il rimborso può avvenire:
- previa esibizione dei documenti attestanti le spese vive sostenute dal volontario (biglietti, fatture, autostrada, ecc.). Non ci sono limiti di spese rimborsabili, purché effettivamente sostenute, documentate ed autorizzate dall’Organo amministrativo del sodalizio sportivo.
- previa esibizione di autocertificazione del volontario, che dichiara l’ammontare delle spese sostenute (senza bisogno di esibire documentazione che attesti il sostenimento della spesa) entro il limite di 150,00 euro mensili. Trattasi non di un rimborso “forfettario”, ma sempre analitico, sprovvisto però dei documenti giustificativi di spesa.
Ogni rimborso eccedente tali limiti, rischierebbe di essere qualificato come “compenso” con la conseguente riclassificazione del volontario in lavoratore.
In ogni caso, L’organo amministrativo della ASD o SSD deve approvare il rimborso con delibera che risulti da apposito verbale.
INCOMPATIBILITA’ TRA LA FIGURA DI VOLONTARIO E LAVORATORE
Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.