RIFORMA DELLO SPORT IN PILLOLE:
IL CONTRATTO AMMINISTRATIVO GESTIONALE DI SEGRETERIA
Il contratto di collaborazione coordinata continuativa di carattere amministrativo-gestionale può essere usato per inquadrare i collaboratori che svolgono piccole mansioni di segreteria all’interno di enti sportivi come ASD e SSD.
Va precisato fin da subito che, se il rapporto di lavoro dovesse avere le caratteristiche del lavoro dipendente (esempio: eterodirezione del datore di lavoro in ordine a tempi, modalità e luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa), occorrerebbe valutare l’assunzione del lavoratore.
La Riforma dello sport (articolo 37, D.Lgs. 36/2021) ha previsto che alle Co.Co.Co. amministrativo-gestionali si applichino le soglie di esenzione contributiva (fino a 5.000 euro) e fiscale (fino a 15.000 euro) e la riduzione dei contributi previdenziali al 50% fino al 31/07/2023 al pari dei Co.Co.Co. sportivi.
Tuttavia, le Co.Co.Co. amministrativo-gestionali sono una categoria a parte rispetto al lavoro sportivo e, in quanto tale, non possono fruire delle semplificazioni previste dalla Riforma dello sport per gli adempimenti dei Co.Co.Co. sportivi. Dunque, la gestione dei contratti di Co.Co.Co. amministrativo-gestionali non potrà essere effettuata tramite il Registro delle Attività Sportive, ma dovrà seguire i canali telematici e i termini di legge ordinari.
Differentemente che per i Co.Co.Co. sportivi (di cui si è trattato in precedenti Circolari), per i Co.Co.Co. amministrativo-gestionali è previsto il versamento dell’INAIL e non si applica la presunzione legale delle 24 ore settimanali prevista dall’art. 28, D.Lgs. 36/2021.