RIFORMA DELLO SPORT IN PILLOLE:

IL CO.CO.CO. AMMINISTRATIVO GESTIONALE DI SEGRETERIA

Il contratto di collaborazione coordinata continuativa di carattere amministrativo-gestionale può essere usato per inquadrare i lavoratori che svolgono piccole mansioni di segreteria (ad esempio: raccolta delle quote associative, compilazione ricevute, tenuta della contabilità di base) all’interno di enti sportivi come ASD e SSD.

Va precisato fin da subito che, se il rapporto di lavoro dovesse avere le caratteristiche del lavoro dipendente (esempio: eterodirezione del datore di lavoro in ordine a tempi, modalità e luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa), occorrerebbe valutare l’assunzione del lavoratore.

La Riforma dello sport (articolo 37, D.Lgs. 36/2021) ha previsto che alle Co.Co.Co. amministrativo-gestionali si applichino le soglie di esenzione contributiva (fino a 5.000 euro) e fiscale (fino a 15.000 euro) e la riduzione dell’imponibile previdenziale al 50% fino al 31/07/2023 al pari delle Co.Co.Co. sportivi.

Tuttavia, le Co.Co.Co. amministrativo-gestionali non rientrano nella definizione di lavoro sportivo e pertanto non possono fruire delle semplificazioni per gli adempimenti di legge che la Riforma riserva ai Co.Co.Co. sportivi. Dunque, la gestione dei contratti di Co.Co.Co. amministrativo-gestionali non potrà essere effettuata tramite il Registro delle Attività Sportive, ma dovrà seguire i canali telematici e i termini di legge ordinari con la necessità di rivolgersi ad un consulente del lavoro.

Differentemente che per le Co.Co.Co. sportivi (di cui si è trattato in precedenti Circolari), per le Co.Co.Co. amministrativo-gestionali è previsto l’obbligo di versamento dell’INAIL e non si applica la presunzione legale di collaborazione coordinata e continuativa sotto le 24 ore settimanali prevista dall’art. 28, D.Lgs. 36/2021.

 

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