RIFORMA DELLO SPORT IN PILLOLE: I DIRETTORI DI GARA

Il Direttore di gara è definito come quel “soggetto che, osservando i principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio, svolge, per conto delle competenti Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione sportiva, attività volte a garantire la regolarità dello svolgimento delle competizioni sportive”.

Anche al Direttore di gara può essere pagato un compenso in qualità di lavoratore sportivo.

Quanto agli adempimenti legati al rapporto di lavoro del Direttore di gara:

  • per l’instaurazione del rapporto è sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione, DSA o Ente di Promozione sportiva competenti (non occorre il contratto);
  • le comunicazioni dell’inizio del rapporto al Centro per l’impiego sono effettuate dalla Federazione, DSA o Ente di Promozione sportiva competenti per cicli cumulativi di massimo 30 prestazioni arbitrali per trimestre, entro 30 giorni dalla chiusura del trimestre in cui hanno avuto luogo;
  • le Federazioni, DSA o Enti di Promozione sportiva comunicano attraverso il RASD i Direttori di gara convocati e i relativi compensi entro 10 giorni dalla gara;
  • l’iscrizione nel Libro Unico del Lavoro può avvenire entro il 30° giorno successivo alla fine di ciascun anno.

Il Direttore di gara può svolgere altresì la propria mansione in qualità di volontario e può percepire rimborsi forfettari per le spese sostenute sia per attività svolte al di fuori del proprio Comune di residenza che per attività nel proprio Comune, nel limite di 150 euro mensili.

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