RIFORMA DELLO SPORT IN PILLOLE: GLI OBBLIGHI DI SICUREZZA SUL LAVORO E IL CERTIFICATO ANTIPEDOFILIA

Con l’entrata in vigore della Riforma dello Sport, i collaboratori sportivi tesserati che prestano la propria opera verso un corrispettivo a favore di Enti sportivi, Federazioni, DSA, ASD, SSD e tesserati sono stati inquadrati come “lavoratori” con la conseguente applicazione di normative proprie del mondo del lavoro che prima erano del tutto sconosciute all’ambito sportivo.

 

CERTIFICATO ANTIPEDOFILIA

Le ASD e SSD che si avvalgono di lavoratori (quindi anche “lavoratori sportivi”) per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori hanno l’obbligo di richiedere, per ciascun lavoratore, il certificato penale del casellario giudiziale dal quale risulti l’assenza di condanne per reati di pedofilia.

L’obbligo sorge in capo alla ASD/SSD in qualità di “datore di lavoro” al momento dell’instaurazione del rapporto.

Sono esclusi da tale obbligo i volontari, in quanto non considerati “lavoratori”.

Il certificato può essere richiesto presso la Procura della Repubblica competente per territorio utilizzando l’apposito Modulo 3bis. Il modulo deve essere compilato con i dati del rappresentante legale della ASD/SSD richiedente e del lavoratore, che presta il consenso alla richiesta del certificato.
Per il rilascio del certificato è previsto il pagamento dei diritti di segreteria, ma non anche delle marche da bollo per le ASD e SSD iscritte al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (R.A.S.D.).

Al certificato deve essere allegata la fotocopia del documento di identità del legale rappresentante della ASD/SSD (in qualità di datore di lavoro) e del lavoratore.

Per dimostrare la spettanza dell’esenzione dalle marche da bollo, si consiglia di allegare alla richiesta anche il certificato di iscrizione al R.A.S.D. valevole per l’anno in corso e scaricabile dalla propria area riservata del Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

 

SICUREZZA SUL LAVORO

La presenza di “lavoratori” (quindi anche di co.co.co. sportivi e amministrativo – gestionali) comporta l’osservanza degli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 81/2008 (DVR, nomina responsabile sulla sicurezza ecc.) e di tutela della salute dei lavoratori (visita medica di idoneità sportiva).

Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai 5.000 euro si applicano significative semplificazioni riguardo agli obblighi di sicurezza sul lavoro, come previsto dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 81/2008.

 

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