LA RIFORMA DELLO SPORT: UNA LETTURA COMPLESSIVA PIU’ APPROFONDITA

1 PREMESSA

Dal 1° luglio 2023 la Riforma dello sport è diventata pienamente operativa.

In particolare, la Riforma è stata ulteriormente innovata dal D. Lgs. 29.8.2023 n. 120 (Decreto “correttivo-bis”); attraverso tale intervento normativo sono state apportate numerose modifiche, sia al D. Lgs. 36/2021 che al D. Lgs. 39/2021, nonché agli altri decreti attuativi della Riforma dello sport.

Le novità introdotte dal decreto sono particolarmente rilevanti per il modo sportivo, interessando soprattutto:

  • l’inquadramento civilistico degli enti sportivi professionistici e dilettantistici;
  • la nuova disciplina del lavoro sportivo, anche sotto il profilo previdenziale e tributario.

A fronte di ciò, gli enti sono tenuti ad adeguare alla nuova disciplina:

  • i propri statuti;
  • i rapporti che intrattengono con le diverse figure di operatori che lavorano o collaborano con l’ente.

Infine, si rammenta che ASD e SSD dovranno iniziare a prendere dimestichezza con il nuovo Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (R.A.S.), istituito con il D.Lgs. n. 39/2021, ad oggi unico Registro con il potere di riconoscere la natura sportiva dilettantistica di una ASD o SSD.

 

2 PROFILI CIVILISTICI

Prima della Riforma dello sport, i requisiti per la costituzione di un’associazione o di una società sportiva dilettantistica erano contenuti nell’art. 90 della L. 289/2002. Numerose disposizioni di tale articolo sono state abrogate e trasferite, con alcune modifiche, nel D.Lgs. 36/2021.

 

2.1 Forma giuridica

L’ente sportivo dilettantistico può assumere esclusivamente una delle seguenti forme giuridiche:

  • associazione sportiva (con personalità giuridica o priva di personalità giuridica);
  • società di capitali;
  • cooperativa;
  • ente del Terzo settore.

 

Ente del Terzo settore sportivo dilettantistico

Tra le forme giuridiche ammissibili compare anche quella di ente del Terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017 (ad esempio APS); che esercita come attività di interesse generale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.

A tal fine, l’ente del Terzo settore dovrà essere iscritto sia nel RUNTS che nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS).

Dal punto di vista del coordinamento delle discipline, l’ente del Terzo settore sportivo dilettantistico sarà soggetto:

  • alle disposizioni di cui al codice del Terzo settore, in linea generale;
  • alle disposizioni di cui al DLgs. 36/2021 solo per quanto riguarda l’attività sportiva dilettantistica esercitata, e solo in quanto compatibili con il codice del Terzo settore.

 

2.2 Atto costitutivo e statuto

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto, in cui devono essere espressamente indicati i seguenti elementi:

  • sede legale;
  • denominazione;
  • oggetto sociale;
  • rappresentanza legale;
  • assenza di fini di lucro;
  • norme sull’ordinamento interno;
  • obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e delle relative modalità di approvazione da parte degli organi statutari;
  • modalità di scioglimento dell’associazione (per quanto riguarda le società si applica la disciplina prevista dal codice civile);
  • obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento.

Poiché possono essere enti sportivi dilettantistici associazioni, società o cooperative, oltre alla di­sciplina specifica del D.Lgs. 36/2021, rimane applicabile anche l’ordinaria disciplina civilistica.

 

Adeguamento statutario – Termine del 31.12.2023

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. “Decreto correttivo-bis” 120/2023 ASD e SSD devono adeguare i propri statuti entro il 31.12.2023. Il mancato adeguamento entro tale data porterà alla cancellazione d’ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS).

Le modifiche statutarie effettuate entro il 31.12.2023 per adeguarsi alle novità della Riforma dello sport sono esenti dall’imposta di registro.

Per quanto riguarda ASD e SSD neo-costituite, la mancata conformità dello statuto a quanto previsto dal DLgs. 36/2021 rende inammissibile la richiesta di iscrizione nel RAS.

 

2.3 Oggetto sociale

Le novità più rilevanti apportate dalla Riforma dello sport in materia di clausole statutarie riguardano l’oggetto sociale.

 

Oggetto sociale
Art. 90 co. 18 lett. b) della L. 289/2002 (vecchia normativa) Art. 7 co. 1 lett. b) del DLgs. 36/2021 (nuova normativa)
“l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica” “l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”

 

Il D.Lgs. 36/2021 da un lato precisa meglio le caratteristiche dell’oggetto sociale, men­tre dall’altro introduce nuovi elementi di cui tenere conto. In particolare:

  • l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche devono essere esercitate in via stabile e principale; le associazioni e le società possono esercitare anche attività diverse, che devono però rimanere secondarie rispetto all’oggetto principale;
  • l’attività sportiva dilettantistica non si esaurisce nell’attività agonistica, ma comprende anche for­mazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva.

 

Attività “diverse” secondarie e strumentali alle attività istituzionali

Tradizionalmente la copertura dei costi dell’attività sportiva dell’ente dilettantistico si basa sulle quote associative e sui corrispettivi specifici de-commercializzati.

Al fine di garantire l’esercizio di attività che assicurino la copertura dei costi dell’attività sportiva di base, l’art. 9 del D.Lgs. 36/2021 prevede che le associazioni e società sportive dilettantistiche possano esercitare attività diverse da quelle istituzionali (come ad esempio: attività di natura commerciale a supporto dell’attività sportiva), a condizione che:

  • l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano;
  • tali attività abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività principali, secondo limiti e criteri definiti con un DPCM non ancora emanato.

Il D.Lgs. correttivo-bis 120/2023 ha previsto che il mancato rispetto dei citati limiti e criteri per due esercizi consecutivi comporta la cancellazione d’ufficio dal RAS.

In base all’art. 9 co. 1-bis del DLgs. 36/2021, sono in ogni caso esclusi dal computo dei citati limiti e criteri i proventi derivanti da:

  • sponsorizzazioni;
  • rapporti promo pubblicitari;
  • cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti;
  • gestione di impianti e strutture sportive.

 

Concetto di attività principale e attività diversa per gli Enti del Terzo settore

Agli enti del Terzo settore sportivo dilettantistico è consentito l’esercizio di una o più at­­ti­vità principali (attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 117/2017), oltre a quella di organizzazione e gestione di attività sportive. Gli altri enti sportivi, invece, devono svolgere come attività principale e stabile esclusivamente quella sportiva dilettantistica.

 

2.4 Assenza di scopo di lucro

Nello statuto deve essere espressamente prevista l’assenza di fini di lucro; in particolare, eventuali utili e avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incre­mento del proprio patrimonio.

Sono inoltre vietate le distribuzioni, anche indirette, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comun­que denominati a soci, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti de­gli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

In ordine alle fattispecie che costituiscono distribuzione indiretta di utili, l’art. 8 co. 2 del D.Lgs. 36/2021 rinvia alla disciplina dell’impresa sociale.

 

Parziale deroga per SSD e cooperative

Il divieto di distribuire utili subisce una parziale deroga per quanto riguarda le società e le cooperative sportive dilettantistiche; tali soggetti possono infatti destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

  • ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti;
  • alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

La quota di utili distribuibili è aumentata all’80% per le società sportive dilettantistiche che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari. Tale ultima previsione è soggetta ad autorizzazione da parte della Commissione europea.

 

MANCANZA DI NORMA DI CORRDINAMENTO CON DISCIPLINA FISCALE

Sul punto è necessaria una precisazione: ad oggi non esiste una norma di coordinamento tra la disciplina che consente la distribuzione parziale di utili (D.Lgs. 36/2021, art. 8) e la normativa fiscale di favore per ASD e SSD (artt. 148 TUIR e 4 DPR 633/1972), pertanto, l’inserimento nello statuto di una clausola che consentisse la distribuzione di utili nelle forme suddette potrebbe portare alla perdita delle agevolazioni fiscali previste per ASD e SSD.

 

2.5 Incompatibilità di carica per gli amministratori

Gli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche non possono ricoprire qualsiasi carica in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva.

 

3 REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (R.A.S.)

L’applicazione della disciplina di favore riservata agli enti sportivi dilettantistici, anche e soprattutto per quanto attiene ai profili tributari, è legata alla presenza di due condizioni:

  • il riconoscimento ai fini sportivi dell’attività svolta;
  • la certificazione dell’effettiva natura dilettantistica dell’attività svolta.

La Riforma dello sport interviene sensibilmente in materia, agendo su due direttrici:

  • da un lato, viene previsto che le associazioni e le società sportive dilettantistiche ottengono il riconoscimento ai fini sportivi direttamente da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate o degli Enti di promozione sportiva (art. 10 del DLgs. 36/2021);
  • dall’altro lato, la certificazione dell’effettiva natura dilettantistica dell’attività dell’ente sportivo avviene attraverso l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS), tenuto presso il Dipartimento per lo sport e operativo dal 31.8.2022; il nuovo Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro tenuto presso il CONI.

Il Registro è accessibile da una piattaforma dedicata, raggiungibile dal sito web “registro.sportesalute.eu”.

Tutte le ASD e SSD già iscritte al Registro CONI sono trasmigrate nel nuovo Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche. ASD e SSD dovranno attivare l’utenza presso la piattaforma del Registro per poter accedere alla propria area riservata.

 

Attività Sportiva, Didattica e formativa

Si ricorda che ai fini del mantenimento dell’iscrizione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS) è necessario dimostrare lo svolgimento di comprovata attività sportiva, didattica e formativa:

  • Con “attività sportiva” si intende l’organizzazione e/o la partecipazione di un ente sportivo dilettantistico a competizioni sportive territoriali, nazionali ed internazionali approvate e/o indette dall’Organismo sportivo che l’ha riconosciuto ai fini sportivi e affiliato, i cui risultati siano riconosciuti dallo stesso Organismo;
  • con “attività didattica” si intende l’organizzazione o la partecipazione a corsi di avviamento allo sport e per la pratica della disciplina sportiva organizzati direttamente dall’Organismo sportivo di affiliazione e/o dall’ente sportivo dilettantistico in possesso dei requisiti tecnici richiesti dall’Organismo sportivo che l’ha riconosciuto ai fini sportivi e per attività dallo stesso riconosciute;
  • Con “attività formative” si intende le iniziative finalizzate alla formazione e all’aggiornamento dei tesserati dell’Organismo sportivo che ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi l’ente sportivo dilettantistico, incluse le attività di divulgazione dei valori dello sport quale strumento di miglioramento della vita e della salute, nonché mezzo di educazione e di sviluppo sociale, con particolare attenzione a temi come la tecnica della disciplina sportiva, i controlli sanitari, le norme di sicurezza dei tesserati e l’ordinamento sportivo. Le attività formative possono essere organizzate direttamente dall’Organismo sportivo o dallo stesso ente sportivo dilettantistico in possesso dei requisiti didattici richiesti dall’Organismo sportivo che l’ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi e devono essere condotte da docenti in possesso di specifiche competenze e professionalità.

 

Acquisto della personalità giuridica

L’iscrizione nel Registro consentirà anche di ottenere la personalità giuridica tramite l’intervento del notaio, quando saranno emanate le relative disposizioni attuative.

A questo proposito, il D.Lgs. correttivo-bis 120/2023 ha fissato in 10.000,00 euro l’importo del patrimonio minimo per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica attraverso l’iscrizione nel RAS e ha regolato il rapporto tra la pregressa personalità giuridica acquisita ai sensi del DPR 361/2000 oppure del DLgs. 117/2017 e l’iscrizione al RAS.

 

4 LAVORO SPORTIVO – PROFILI CIVILISTICI

La Riforma dello sport interviene sensibilmente anche sulla disciplina relativa ai rapporti di lavoro sportivo.

Il D.Lgs. 36/2021 detta una disciplina organica in materia, dal punto di vista civilistico, fiscale e pre­videnziale.

Le principali novità in ambito lavoristico riguardano:

  • la definizione di “lavoratore sportivo” e la disciplina dei rapporti di lavoro;
  • le tipologie di lavoro sportivo (subordinato, autonomo e Co.Co.Co.) nei settori professionistici e nell’area del dilettantismo;
  • il volontariato nell’ambito delle prestazioni sportive;
  • la definizione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale.

 

4.1 Nozione di lavoratore sportivo

Il lavoratore sportivo è definito come il tesserato che, indipendente­mente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo e in qualità di:

  • atleta;
  • allenatore;
  • istruttore;
  • direttore tecnico;
  • direttore sportivo;
  • preparatore atletico;
  • direttore di gara.

Il Dipartimento dello Sport in seno al Consiglio dei Ministri, con decreto ad oggi ancora non pubblicato, approverà l’elenco delle mansioni ulteriori, individuate sulla base dei regolamenti di Federazioni e DSA, che potranno rientrare nell’ambito del lavoro sportivo.

Il D.Lgs. correttivo-bis 120/2023 ha specificato che il lavoratore sportivo è tale se svolge l’attività a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo (ossia ente iscritto al RASD, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, associazioni benemerite, anche paralimpici, CONI, CIP, società sport e salute spa o di altro soggetto tesserato).

Il lavoratore sportivo può dunque percepire compensi per i servizi resi direttamente dall’allievo tesserato.

 

Soggetti esclusi

Sono esclusi dall’ambito del lavoro sportivo i soggetti che:

  • svolgono mansioni di carattere amministrativo-gestionale (come meglio specificato nel paragrafo successivo, i Co.Co.Co. amministrativo-gestionali hanno lo stesso trattamento fiscale e contributivo, comprensivo di soglie di esenzione, dei lavoratori sportivi Co.Co.Co., tuttavia non possono fruire delle semplificazioni degli adempimenti Unilav, Uniemens e L.U.L. previsti per i Co.Co.Co. sportivi e sono soggetti all’obbligo assicurativo INAIL);
  • svolgono mansioni non qualificabili come sportive dalla legge o dai regolamenti sportivi (esempio, i giardinieri, gli addetti alle pulizie, i manutentori, ecc.) i cui rapporti sono regolati dalle norme ordinarie sul lavoro;
  • forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio è necessario essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali (esempio: fisioterapisti).

 

Tipologie contrattuali

Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di:

  • lavoro subordinato;
  • lavoro autonomo con Partita Iva
  • Collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’art. 409 co. 1 n. 3 c.p.c.

 

4.2 Lavoro sportivo subordinato

Per i contratti di lavoro subordinato sportivo è dettata una disciplina speciale, comune al settore professionistico e dilettantistico (art. 26 del D.Lgs. 36/2021).

Sono previste numerose deroghe rispetto alla generalità dei rapporti di lavoro subordinato (ad esempio non si applicano le norme in materia di licenziamento).

Il lavoro sportivo di tipo subordinato può essere a tempo indeterminato oppure a termine; il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto. È ammessa:

  • la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti;
  • la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un’altra, purché vi consenta l’altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva.

 

4.3 Lavoro sportivo autonomo con Partita Iva

Nell’ambito del lavoro sportivo autonomo, è possibile l’instaurazione di rapporti con soggetti titolari di partita IVA, fonte di redditi di lavoro autonomo professionale (art. 53 co. 1 del TUIR).

 

Lavoro autonomo occasionale

Per effetto di quanto previsto dal D.Lgs. correttivo 120/2023, ricorrendone i presupposti, le associa­zioni e le società sportive dilettantistiche, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, le associazioni benemerite e gli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e la società Sport e salute spa possono avvalersi di pre­sta­tori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.

 

4.4 Lavoro sportivo sotto forma di Co.Co.Co.

Nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo può essere anche oggetto rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell’art. 409 co. 1 n. 3 c.p.c., costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 co. 1 lett. c-bis del TUIR).

 In particolare, vige una presunzione legale relativa di rapporto di lavoro nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente (art. 28 del D.Lgs. 36/2021):

  • la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive (il D.Lgs. correttivo 120/2023 ha previsto l’innalzamento di tale limite da 18 a 24 ore settimanali);
  • le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.

E’ possibile stipulare contratti anche senza rispettare i due citati requisiti, ma in tal caso non opera la presunzione legale di lavoro Co.Co.Co. e in caso di contestazione sarebbe onere del Committente dimostrare che oggetto della prestazione è in effetti una collaborazione coordinata e continuativa e non un rapporto di lavoro subordinato.

 

4.5 Volontari

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport:

  • in modo personale, spontaneo e gratuito;
  • senza fini di lucro, neanche indiretti;
  • esclusivamente con finalità amatoriali.

Le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate:

  • esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente;
  • anche a fronte di un’autocertificazione di cui all’art. 46 del DPR 28.12.2000 n. 445, purché non superino l’importo di 150,00 euro mensili e l’organo amministrativo della ASD/SSD deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Al fine di circoscrivere eventuali contenziosi che potrebbero sorgere in ordine alla genuinità di tali rapporti, potrebbe essere opportuno il rilascio da parte del volontario di una dichiarazione sotto­scritta in cui sono indicate le ragioni per cui presta l’attività, le prestazioni specifiche rese e la loro gratuità.

I volontari devono essere assicurati per responsabilità civile verso terzi.

 

Dipendenti pubblici

I dipendenti pubblici sono obbligati:

  • a richiedere al datore di lavoro una autorizzazione per svolgere mansioni di lavoratore sportivo;
  • a inviare una comunicazione al datore di lavoro per svolgere mansioni di volontariato.

 

4.6 Certificato antipedofilia e Sicurezza sul lavoro

Le ASD e SSD che si avvalgono di lavoratori (quindi anche “lavoratori sportivi”) per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori hanno l’obbligo di richiedere, per ciascun lavoratore, il certificato penale del casellario giudiziale dal quale risulti l’assenza di condanne per reati di pedofilia.

Sono esclusi da tale obbligo i volontari, in quanto non considerati “lavoratori”.

La presenza di “lavoratori” (quindi anche di co.co.co. sportivi e amministrativo – gestionali) comporta l’osservanza degli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 81/2008 (DVR, nomina responsabile sulla sicurezza ecc.) e di tutela della salute dei lavoratori (visita medica di idoneità sportiva).

Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai 5.000 euro si applicano significative semplificazioni riguardo agli obblighi di sicurezza sul lavoro, come previsto dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 81/2008.

 

5 LAVORO SPORTIVO – PROFILI PREVIDENZIALI

La Riforma dello sport interviene anche sotto il profilo previdenziale.

 

5.1 Regime contributivo dei lavoratori sportivi dilettanti

Nel settore dilettantistico:

  • i lavoratori subordinati sportivi sono iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’INPS;
  • i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, sono iscritti alla Gestione separata dell’INPS.

 

Gestione separata INPS – Aliquote contributive

Per i predetti lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo (siano essi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, oppure professionisti autonomi titolari di partita IVA), l’aliquota contributiva di base (cui vanno sommate quelle aggiuntive ordinarie in base al rapporto di lavoro) è stabilita in misura pari al:

  • 24%, se risultano assicurati presso altre forme obbligatorie;
  • 25%, se non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie.

 

Gestione separata INPS – Esenzione contributiva

Per i lavoratori autonomi con P. Iva e Co.Co.Co. del settore dilettantistico è previsto l’obbligo contributivo “sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui”. Conseguentemente, le aliquote del 24% e del 25% si applicano sulle somme eccedenti tale importo.

Dall’agevolazione contributiva sono esclusi i lavoratori subordinati sportivi dell’area del dilettantismo.

 

Gestione separata INPS – Riduzione del 50% dell’imponibile contributivo

Fino al 31.12.2027, la contribuzione alla Gestione separata INPS per collaboratori e autonomi con partita IVA è dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo. L’imponibile pensionistico è ridot­to in misura equivalente.

Per i co.co.co. sportivi i contributi previdenziali sono dovuti nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del datore di lavoro.

 

5.2 Semplificazioni per i lavoratori sportivi Co.Co.Co.

Per i lavoratori sportivi sotto forma di Co.Co.Co. è prevista la possibilità di effettuare gli adempimenti legati alla forma contrattuale “Co.Co.Co,” (comunicazione Unilav, modello Uniemens e tenuta del Libro Unico del Lavoro “L.U.L.”) attraverso il Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS). Ad oggi l’unica funzione attiva sul RAS è quella che rende possibile la comunicazione Unilav; entro il 31.12.2023 dovrebbero essere attivate anche le sezioni per la gestione del modello Uniemens e la tenuta del L.U.L.

Per i Co.Co.Co. sportivi la comunicazione Unilav può essere effettuata entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro e l’iscrizione al L.U.L. può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

Per i rapporti di lavoro sorti nel periodo luglio – settembre 2023, la comunicazione Unilav può essere inviata entro il 31 ottobre 2023.

 

6 TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI

L’obbligo assicurativo presso l’INAIL è previsto per i lavoratori subordinati sportivi e per i co.co.co. amministrativo gestionali, anche qualora sussistano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze assicurative.

I Co.Co.Co. sportivi non sono soggetti all’obbligo assicurativo INAIL ma al solo obbligo assicurativo di cui all’art. 51 della L. 289/2002 (assicurazione compresa nel tesseramento sportivo, che comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento di attività sportiva dai quali sia derivata la morte o un’inabilità permanente).

 

7 COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVO-GESTIONALI

L’attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore di società ed associazioni sportive di­lettantistiche e degli altri organismi sportivi può essere oggetto di collaborazioni coordinate e continuative (art. 37 del DLgs. 36/2021).

Si tratta, in linea generale, delle attività svolte dal personale addetto alla segreteria, al tesseramento, alla contabilità e agli altri adempimenti amministrativi dell’ente. Tali mansioni non sono qualificabili come sportive ed i lavoratori non sono qualificabili come “lavoratori sportivi”.

Tra i soggetti in esame non rientrano, tuttavia, coloro che forniscono prestazioni di carattere amministrativo-gestionale nell’ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Per le mansioni predette, l’instaurazione di un rapporto di collaborazione “può” avvenire “ricorrendone i presupposti”. La norma lascerebbe quindi spazio anche ad altre tipologie contrattuali (ad esempio il lavoro subordinato).

 

7.1 Profili previdenziali e assicurativi dei Co.Co.Co. amministrativo-gestionali

In relazione ai rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale, viene prevista la possibilità di fruire delle soglie di esenzione fiscale (15.000 euro) e contributiva (5.000 euro) riconosciute per i lavoratori sportivi.

Ai Co.Co.Co. amministrativo-gestionali si applica l’obbligo assicurativo INAIL.

Per i Co.Co.Co, amministrativo-gestionali gli adempimenti previsti per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (comunicazione Unilav, Modello Uniemens, tenuta L.U.L.) dovranno essere eseguiti con i canali telematici ordinari, senza poter fruire delle deroghe previste per i lavoratori sportivi (adempimenti tramite RAS, differimento termini, ecc.).

 

8 TRATTAMENTO FISCALE DEL LAVORO SPORTIVO

Con l’entrata in vigore della Riforma dello Sport viene abrogata la parte dell’art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR, relativa all’inquadramento tra i redditi di­versi dei compensi percepiti nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e da rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale non professionali.

A fronte della parziale abrogazione del citato art. 67 del TUIR, a decorrere dall’1.7.2023, i rapporti fi­nora assoggettati a tale disciplina devono essere inquadrati nelle diverse categorie definite dal D.Lgs. 36/2021 (lavoro subordinato o lavoro autonomo, Co.Co.Co.), con conseguente modifica del regime fiscale.

 

8.1 Soglia di esenzione fiscale fino a 15.000,00 euro

Per il lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, viene prevista una soglia di esenzione fino all’im­por­to complessivo annuo di 15.000,00 euro (art. 36 co. 6 del DLgs. 36/2021).

L’agevolazione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale.

Qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di 15.000,00 euro, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo. Oltre l’im­por­to di 15.000,00 euro si applicheranno le regole ordinarie in tema di ritenute fiscali e di addizionali IRPEF regionale e comunale.

 

Autocertificazione dei compensi percepiti

Al fine di monitorare l’eventuale superamento della soglia, all’atto del pagamento, il lavoratore spor­tivo rilascia un’autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare.

 

Periodo transitorio

La tassazione dei compensi percepiti per prestazioni di lavoro sportivo dilettantistico risente del fatto che per quanto riguarda il periodo d’imposta 2023 convivono due discipline fiscali differenti; in particolare, tali compensi:

  • Periodo 1.1.2023 – 30.6.2023: i compensi percepiti in tale periodo sono considerati redditi diversi, con soglia di non imponibilità fino a 10.000,00 euro;
  • Periodo 1.7.2023 – 31.12.2023: i compensi percepiti in tale periodo sono considerati redditi di lavoro subordinato o a questi assimilati, oppure di lavoro autonomo, a seconda della categoria contrattuale in cui sono inquadrati; la soglia di non imponibilità è pari a 15.000,00 euro.

Per espressa disposizione normativa, per i lavoratori sportivi dilettanti che nel 2023 percepiscono compensi sia nel primo che nel secondo semestre l’ammontare escluso dalla base imponibile non può superare, in ogni caso, l’importo di 15.000,00 euro; in altre parole, i due limiti (10.000,00 euro relativamente al primo semestre e 15.000,00 relativamente al secondo semestre) non sono cumulabili.

 

8.2 Premi agli sportivi

Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP (Comitato Italiano Paralimpico), Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 co. 2 del DPR 600/73 (art. 36 co. 6-quater del DLgs. 36/2021).

Tali somme sono quindi assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con l’aliquota del 20%.

 

8.3 Esenzione dalla base imponibile Irap

Il D.Lgs. correttivo 120/2023 ha introdotto una specifica agevolazione IRAP, applicabile a tutti i sin­goli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’im­­­porto annuo di 85.000,00 euro; tali somme non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP.

 

In ultimo mi si conceda una provocazione. Dal 2019 la Riforma dello sport assume sempre più chiare le sue sembianze, con una complessa produzione di leggi e decreti che si intrecciano gli uni sugli altri, come succede nel Vessel di New York (in foto), un’imponente scultura architettonica di arte moderna fatta di scale che si intrecciano e non portano da nessuna parte. La scultura è stata chiusa al pubblico, per il troppo alto numero di suicidi.

 

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