RIFORMA DELLO SPORT IN PILLOLE: IL LAVOro Sportivo SOTTO FORMA DI collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO.)
La Riforma dello Sport ha inquadrato il lavoro sportivo sotto le diverse forme di lavoro dipendente, lavoro autonomo a partita iva e collaborazione coordinata e continuativa (di cui tratteremo in questa Circolare).
DEFINIZIONE DI LAVORATORE SPORTIVO
Secondo il Decreto Legislativo 36 è “lavoratore sportivo” l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara, tesserato, che esercita l’attività sportiva, verso un “corrispettivo” a favore di sodalizi sportivi iscritti al R.A.S.D., Federazioni, DSA e Enti di Promozione Sportiva, associazioni benemerite, CONI, CIP e Sport e Salute o di altri soggetti tesserati.
La grande novità, a seguito della ufficializzazione del Decreto correttivo-bis, è che sarà considerato lavoratore sportivo anche il tesserato che presta servizi sportivi a pagamento direttamente al singolo tesserato senza passare dall’intermediazione dell’ASD/SSD.
Altre mansioni saranno individuate dalle Federazioni, DSA e EPS sulla base dei propri regolamenti tecnici e dovranno essere autorizzate dal Dipartimento per lo sport.
Tutti i lavoratori che NON rientrano nella definizione di «lavoratore sportivo» anzidetta (esempio: custode, addetto alle pulizie, manutenzione, addetto al posto di ristoro, animatori centri estivi) dovranno essere inquadrati secondo le ordinarie regole dei rapporti di lavoro e non potranno beneficiare delle agevolazioni previste per i lavoratori sportivi.
FORMA CONTRATTUALE CO.CO.CO.
I lavoratori sportivi possono essere inquadrati sotto la forma della collaborazione coordinata e continuativa (Contratto di Co.Co.Co.) con la possibilità di assolvere gli adempimenti previsti per questa tipologia contrattuale (Comunicazione Unilav, Modello Uniemens, L.U.L.) tramite apposita sezione del Registro delle Attività Sportive (R.A.S.).
Viene fissata la soglia delle 24 ore settimanali (oltre il tempo dedicato alla partecipazione a eventi sportivi) come naturale caratteristica delle Co.Co.Co. sportive. Ciò NON significa che un Co.Co.Co. sportivo non possa essere contrattualizzato per un maggior numero di ore, ma superata la soglia delle 24 ore sarà onere del committente dimostrare che il rapporto è qualificabile come collaborazione coordinata e continuativa in caso di contestazione da parte degli organi accertatori o del lavoratore stesso.
SOGLIE DI ESENZIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA
I compensi pagati ai Co.Co.Co. sportivi sono FISCALMENTE esenti fino a 15.000 euro all’anno (per il 2023, il Decreto “Milleproroghe” ha stabilito che la soglia di esenzione fiscale si debba calcolare dal 1° gennaio), soglia oltre la quale il compenso sarà assoggettato a tassazione IRPEF e si cumulerà con eventuali altri redditi imponibili del percettore, ed esenti da CONTRIBUTI PREVIDENZIALI fino a 5.000 euro all’anno (per il 2023, si presume che la soglia di esenzione contributiva possa essere calcolata dal 1° luglio).
I contributi previdenziali sono calcolati con aliquote del 25% o del 24% se il lavoratore è già iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie. Fino al 31/12/2027, la base imponibile su cui calcolare la contribuzione previdenziale è ridotta del 50%.
Oltre la soglia di 5.000 euro sono altresì dovuti contributi assistenziali minori complessivamente del 2,03%.
La contribuzione è ripartita 1/3 a carico del percipiente e 2/3 a carico del committente.
ESEMPIO: Compenso complessivo € 8.500 all’anno:
- Parte soggetta a contributi previdenziale € 3.500,00, contributi previdenziali calcolati sul 50% della parte soggetta a contributi, ossia € 1.750,00 (€ 3.500,00 / 2).
– CONTRIBUTO PREVIDENZIALE DOVUTO: € 437,50 (€ 1.750,00 x 25%).
- Parte soggetta a contributi assistenziali € 3.500,00
– CONTRIBUTO ASSISTENZIALE DOVUTO: € 71,05 (€ 3.500,00 x 2,03%)
ATTENZIONE: Si considera distribuzione indiretta di utili (VIETATA per ASD e SSD) la corresponsione a lavoratori di compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi nazionali del lavoro. Nella pattuizione dei compensi di un Co.Co.Co. sportivo, occorrerà quindi verificare anche la condizione appena citata.
I Co.Co.Co. sportivi che percepiscono compensi da più committenti devono calcolare il raggiungimento delle soglie di esenzione cumulativamente. Gli obblighi di versamento degli oneri previdenziali e fiscali scattano per il committente che effettui il pagamento del compenso che causa il superamento della soglia di esenzione in corso d’anno. Vista la complessità di una simile gestione, i lavoratori sportivi con pluralità di committenti potrebbero valutare l’apertura della partita Iva.
AUTOCERTIFICAZIONE
Ai fini del calcolo delle soglie di esenzione fiscale e contributiva, all’atto del pagamento il lavoratore sportivo deve rilasciare un’AUTOCERTIFICAZIONE nella quale attesti l’ammontare dei compensi già percepiti da inizio anno.
INAIL NON DOVUTA PER I CO.CO.CO. SPORTIVI
Per i lavoratori sportivi nella forma di Co.Co.Co, (ai quali questa circolare è riferita) non è prevista la contribuzione INAIL, essendo già presente la copertura assicurativa contro gli infortuni compresa nella tessera sportiva.
SICUREZZA SUL LAVORO E CERTIFICATO ANTIPEDOFILIA
In presenza di lavoratori (sportivi e non), il datore di lavoro è soggetto agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ai controlli sanitari previsti in materia di lavoro.
I lavoratori sportivi che svolgono mansioni che comportano il contatto assiduo con i minorenni devono presentare al datore di lavoro il certificato del casellario giudiziale che attesti l’assenza di carichi pendenti per reati di pedofilia.
PRESTAZIONE OCCASIONALE
E’ fatta salva la possibilità di avvalersi di prestazioni di lavoro sportivo occasionale, che tuttavia seguirà il regime ordinario di tassazione.
LAVORATORI SPORTIVI ANCHE DIPENDENTI PUBBLICI
Qualora il lavoratore sportivo sia anche un dipendente pubblico potrà sottoscrivere il contratto di lavoro sportivo solo dopo aver ricevuto l’autorizzazione dal datore di lavoro pubblico. Qualora l’autorizzazione richiesta non sia pervenuta entro 30 giorni dalla domanda si intenderà comunque concessa (silenzio assenso).
TRATTAMENTO NASPI (disoccupazione)
Ad oggi il Co.Co.Co. sportivo incontra limitazioni per il mantenimento della percezione del trattamento NaSpi (c.d. disoccupazione). Sul punto si auspicano chiarimenti ufficiali da parte degli Enti interessati.
COMPENSI SPORTIVI E IRAP
Per il committente, i compensi erogati ai Co.Co.Co. sportivi non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP fino ad un ammontare complessivo di 85.000 euro.
PAGAMENTO DEI COMPENSI
Il pagamento dei compensi ai Co.Co,Co.sportivi deve avvenire attraverso mezzi tracciabili, a prescindere dal suo ammontare (quindi anche per compensi inferiori a 5.000 euro), pena la sanzione da 1.000 a 5.000 euro.
RIMBORSI SPESE AI CO.CO.CO. SPORTIVI
Al Co.Co.Co. Sportivo può essere riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta al di fuori del Comune in cui ha luogo la sede principale di lavoro (diversamente dal “volontario” che ha diritto a rimborsi per attività svolte fuori dal proprio comune di residenza).
L’esempio è quello dell’istruttore che effettua una trasferta per conto del Club sportivo con sede a Pisa per partecipare alla gara che si tiene in un Comune diverso.
In tal caso, il lavoratore sportivo può ricevere un rimborso forfettario di trasferta per vitto e alloggio nel limite giornaliero di € 46,48 (eventualmente ridotta nei casi previsti all’articolo 51 T.U.I.R.) e/o un rimborso delle spese documentate di viaggio (rimborso chilometrico secondo tariffe ACI, documenti di spese di ristorazione e alberghiere).
L’organo amministrativo della ASD o SSD deve approvare il rimborso con delibera che risulti da apposito verbale.
I rimborsi eccedenti tali limiti sarebbero da considerare fiscalmente imponibili.