IL LAVORO SPORTIVO DOPO LA RIFORMA DELLO SPORT

Negli scorsi giorni è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 163/2022 (c.d. Decreto “Correttivo” della Riforma dello Sport), che modifica profondamente la disciplina del lavoro sportivo.

A questo punto la Riforma dello Sport può considerarsi completa e definitiva e, salvo ulteriori rinvii, operativa dal 1° gennaio 2023.

Per effetto della novellata Riforma, i compensi sportivi dilettantistici, così come li conosciamo ad oggi (con esenzione fiscale e contributiva fino a 10.000 euro), NON ESISTERANNO PIU’ per effetto dell’abrogazione dell’art. 67, c.1, lett. m), del TUIR.

Secondo quanto previsto dal nuovo Decreto, chi opererà all’interno del mondo sportivo potrà rientrare nelle categorie del “volontario” oppure del “lavoratore sportivo”, secondo le definizioni riportate  di seguito:

VOLONTARIO: Colui che presta GRATUITAMENTE la propria opera in favore del sodalizio sportivo e che non potrà essere remunerato in alcun modo. È fatto salvo il rimborso spese “analitico” (cioè con spese dettagliate) ma non quello forfettario.

 

LAVORATORE SPORTIVO: Colui che esercita l’attività sportiva verso «CORRISPETTIVO» con le sole mansioni di atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, e preparatore atletico. La qualifica di “lavoratore sportivo” viene estesa anche ai tesserati che svolgono mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva, sulla base di Regolamenti degli Organismi affilianti (spetterà quindi agli Enti di Promozione Sportiva, alle Federazioni, alle DSA, ecc. individuare con proprio Regolamento le ulteriori figure funzionali allo svolgimento di ogni singola disciplina sportiva che rientreranno nel concetto di “lavoratore sportivo”)

 

Tutti i lavoratori e collaboratori (diversi dai volontari) che NON rientrano nella definizione di «lavoratore sportivo» anzidetta (esempio: custode, addetto alle pulizie, manutenzione, addetto al posto di ristoro, animatori centri estivi) dovranno essere inquadrati secondo le ordinarie regole dei rapporti di lavoro e non potranno beneficiare delle agevolazioni previste per i lavoratori sportivi.

Il “lavoratore sportivo” potrà essere contrattualmente inquadrato in una delle tre seguenti categorie:

  • LAVORO AUTONOMO (con Partita IVA). Il lavoro autonomo è svolto da chi si obbliga a compiere nei confronti di un committente, a fronte di un corrispettivo, un’attività in proprio e senza vincolo di subordinazione.
  • LAVORO SUBORDINATO. Il lavoro subordinato è caratterizzato da una “subordinazione” del lavoratore, il quale in cambio della retribuzione si impegna a prestare il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di un altro soggetto.
  • CO.CO.CO. (Collaborazione Coordinata e Continuativa). la Collaborazione Coordinata e Continuativa indica un tipo di lavoro con caratteristiche intermedie tra quelle del lavoro subordinato e quelle del lavoro autonomo. Si tratta di forme di collaborazione svolte continuativamente nel tempo, coordinate con la struttura organizzativa del datore di lavoro, ma senza vincolo di subordinazione.
SCHEMA RIEPILOGATIVO

 

Cerchiamo ora di elencare, in estrema sintesi, le novità previste dal Decreto Correttivo per i “LAVORATORI SPORTIVI”:

  1. Viene mantenuta la figura del Co.co.co. Amministrativo-gestionale (con mansioni di segreteria), con disciplina similare a quella dei lavoratori sportivi.
  2. Salvo diversa pattuizione tra le parti, nel settore dilettantistico le collaborazioni con durata inferiore alle 18 ore settimanali (esclusi gli impegni agonistici) saranno “presunte” collaborazioni continuate e continuative (Co.Co.Co.) con la relativa disciplina fiscale e previdenziale. Ciò al fine di evitare, in caso di contestazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro, la riconduzione del rapporto di lavoro a forme più gravose per il datore di lavoro.
  3. I dipendenti pubblici potranno operare quali collaboratori sportivi previa comunicazione alla Pubblica Amministrazione (se volontari) o muniti di autorizzazione della Pubblica Amministrazione (se lavoratori sportivi).
  4. I compensi percepiti in qualità di atleti e tecnici a titolo di PREMIO per i risultati ottenuti in competizioni sportive subiranno una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 20% operata dal soggetto che li eroga.
  5. Per il lavoratore sportivo, sembra esclusa la possibilità di svolgere la prestazione in forma “occasionale”. Difatti, il lavoratore sportivo dovrà essere tesserato e “allenato” per lo svolgimento della sua attività e dunque la sua prestazione non potrà mai avere i presupposti di episodicità e non professionalità tipici del rapporto occasionale.
  6. Per i lavoratori sportivi DIPENDENTI (c.d. lavoro subordinato) il trattamento “TRIBUTARIO” e “PREVIDENZIALE” delle retribuzioni prevedrà l’applicazione di ritenute fiscali e contributive previdenziali e assistenziali secondo le regole ordinarie. E’ previsto l’obbligo di iscrizione al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall’INPS (dal 2023 denominato Fondo Pensione Lavoratori Sportivi) e viene esclusa l’applicazione di alcune norme proprie del rapporto di lavoro subordinato ordinario (ad esempio viene esclusa la disciplina del licenziamento individuale).
  7. Per i lavoratori sportivi AUTONOMI (con P. Iva) e CO.CO.CO. il trattamento “TRIBUTARIO” e “PREVIDENZIALE” dei compensi dipenderà dall’ammontare dei compensi complessivamente percepiti per ciascun anno solare (se un istruttore lavora presso più ASD o SSD la fascia di compenso è calcolata tenendo conto di tutti i compensi percepiti):

PRIMA FASCIA – COMPENSI FINO A 5.000 EURO (per percipiente)

  • NO tassazione Irpef e addizionali
  • NO contributi previdenziali INPS
  • NO contributi previdenziali c.d. “minori”

SECONDA FASCIA – COMPENSI TRA € 5.000 e € 15.000 (per percipiente)

  • NO tassazione Irpef e addizionali
  • SI contributi previdenziali INPS
  • SI contributi previdenziali c.d. “minori”

TERZA FASCIA – COMPENSI OLTRE € 15.000 (per percipiente)

  • SI tassazione Irpef e addizionali
  • SI contributi previdenziali INPS
  • SI contributi previdenziali c.d. “minori”

A prescindere dalla fascia di compensi, ai lavoratori sportivi titolari di contratti CO.CO.CO. si applica l’obbligo assicurativo INAIL con ripartizione del premio assicurativo come segue: 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del datore di lavoro.

Viene prevista la riduzione dei contributi previdenziali INPS al 50% fino al 31/12/2027 e l’obbligo di autocertificazione del compenso percepito al momento dell’incasso (obbligo di RICEVUTA rilasciata dal lavoratore sportivo al momento dell’incasso del compenso). Resta inoltre vigente l’obbligo di presentare la Certificazione Unica da parte del datore di lavoro.

Con riguardo ai contratti CO.CO.CO. (con compensi superiori a 5.000 euro annui), la legge prevede una serie di obblighi che, nel caso dei lavoratori sportivi, potranno essere adempiuti attraverso una apposita sezione del nuovo Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (esempio: comunicazioni al Centro per l’impiego, trasmissione modello Uniemens, elaborazione cedolino paga per compensi superiori a 15.000 euro).

In conclusione, anche se la nuova disciplina del lavoro sportivo comporterà maggiori aggravi per i sodalizi sportivi e per i collaboratori, sia dal punto di vista economico che degli adempimenti, pare ad oggi essere l’unica strada percorribile. Difatti, la Corte di Cassazione, con recenti Sentenze, aveva ritenuto che l’esenzione fiscale/previdenziale fino a 10.000 euro prevista dall’art. 67 TUIR fosse riservata esclusivamente ai collaboratori sportivi che svolgessero le proprie prestazioni in maniera “non professionale” e “per diletto”, ponendo così condizioni molto stringenti per permettere ai collaboratori di fruire delle agevolazioni fiscali e contributive. Con la nuova Riforma viene definita chiaramente la figura del lavoratore sportivo, superando anche l’orientamento restrittivo della Corte di Cassazione.

Alla luce delle novità introdotte dalla Riforma, per non essere impreparati al 1° gennaio 2023, occorre entro la fine dell’anno definire l’inquadramento di tutti i collaboratori sportivi delle ASD e SSD.

 

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