PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE: PER ASD E SSD NON E’ OBBLIGATORIA LA COMUNICAZIONE ALL’I.N.L.
Nel mese di Gennaio era stata diffusa la notizia secondo cui Società e Associazioni sportive dilettantistiche dotate di partita Iva fossero obbligate ad inviare una comunicazione preventiva all’Ispettorato del Lavoro qualora si fossero avvalse di collaborazioni occasionali.
Tuttavia, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che l’obbligo di inviare la comunicazione preventiva non riguarda le A.S.D., le S.S.D. e gli Enti del Terzo Settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale.
In particolare, nella Nota I.N.L. 27 gennaio 2022 si legge quanto segue:
Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono ricompresi nell’ambito di applicazione soggettiva dell’art. dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), concernente l’obbligo di comunicazione dei lavoratori
autonomi occasionali?
No, in quanto, come chiarito con la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e INL prot. n. 29 dell’11.01.2022 “…. il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori”. Tuttavia, laddove tali Enti svolgano, anche in via marginale, un’attività d’impresa – il cui esercizio è ammesso dal prevalente orientamento giurisprudenziale – sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale.
L’obbligo comunicazionale riguarda anche le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle ASD e SSD?
No, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione delle ASD e SSD che operano senza finalità di lucro.
Alla luce delle nuove istruzioni si ritiene quindi che le Associazioni sportive dilettantistiche, le Società Sportive Dilettantistiche e gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale non siano soggetti all’obbligo di comunicazione preventiva all’I.N.L. nel caso in cui vogliano avvalersi dell’opera di un collaboratore occasionale.
Infine si ricorda che con il termine “prestazione occasionale” si fa riferimento alle collaborazioni saltuarie, con durata limitata nel tempo, che non hanno nulla a che vedere con le collaborazioni sportive dilettantistiche degli istruttori di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR.