GREEN PASS OBBLIGATORIO ANCHE PER I LAVORATORI DEI CENTRI SPORTIVI
Il Decreto Legge n. 127/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2021, ha previsto l’obbligo di Green Pass sui luoghi di lavoro dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021.
Tale obbligo è previsto anche per i lavoratori di Centri Sportivi, Culturali e di Promozione sociale che vi prestino servizio a qualsiasi titolo, siano essi:
– dipendenti,
– collaboratori sportivi o amministrativo gestionali ex art. 67, c. 1, lett. m) TUIR,
– lavoratori autonomi,
– volontari.
Stando a quanto si legge nel Decreto, l’obbligo sembrerebbe previsto sia che i lavoratori svolgano l’attività lavorativa al chiuso che all’aperto. Sul punto si attende comunque l’aggiornamento delle F.A.Q. sul sito web del Dipartimento per lo Sport.
L’obbligo di Green Pass NON SI APPLICA ai lavoratori che non possono sottoporsi all’inoculamento del vaccino per motivi di salute. Ciò deve essere comprovato da idonea certificazione medica.
Il controllo del Green Pass de i lavoratori è rimesso al “datore di lavoro” e cioè alla A.S.D. o S.S.D., nella persona del Presidente o Amministratore, oppure di un loro delegato con apposita lettera di incarico scritta.
I lavoratori sprovvisti di Green Pass sul luogo di lavoro saranno considerati assenti ingiustificati; essi tuttavia non potranno essere sospesi o licenziati a causa della violazione commessa. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.
Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per assenza di Green Pass il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
Per il lavoratore che viene sorpreso senza Green Pass sul luogo di lavoro è prevista una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro.