GREEN PASS E LINEE GUIDA PER I CENTRI SPORTIVI, TUTTO QUELLO CHE SI DEVE SAPERE
La presente Circolare fornisce alcuni chiarimenti in materia di Green Pass e Linee Guida per l’attività sportiva e motoria a seguito della pubblicazione delle F.A.Q. aggiornate sul sito del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
ELENCO ATTIVITA’ E SERVIZI CON OBBLIGO DI GREEN PASS
Come più volte detto, il Decreto Legge 23 Luglio 2021, n. 105 ha stabilito che a partire dal 6 agosto 2021, anche in zona bianca, è necessario il c.d. “Green Pass” per accedere ai seguenti servizi e attività:
- servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo, limitatamente alle attività al chiuso;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici;
- Sistema scolastico e trasporti pubblici (da settembre).
COME SI OTTIENE IL GREEN PASS
Per il rilascio del Green Pass è necessario:
- l’inoculamento almeno della prima dose di vaccino Covid-19 – (validità fino alla seconda dose e poi validità di 12 mesi)
oppure,
- la guarigione dal Covid-19 (validità 6 mesi dalla guarigione)
oppure,
- aver effettuato un tampone molecolare con risultato negativo al Covid-19 (validità 72 ore dall’esito negativo del tampone)
oppure,
- aver effettuato un test antigenico rapido con risultato negativo al Covid-19 (validità 48 ore dall’esito negativo del tampone)
ESENZIONI DALL’OBBLIGO DI GREEN PASS
L’obbligo del Green Pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (ad esempio, i bambini con età inferiore ai 12 anni) e ai soggetti che non sono nelle condizioni di potersi vaccinare (che potranno accedere presso il centro sportivo esibendo idonea certificazione attestante l’impossibilità di sottoporsi al vaccino).
SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONE
In caso di violazione degli obblighi relativi al Green Pass, può essere applicata una sanzione da 400 euro a 1.000 euro sia a carico del gestore sia a carico dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere soggetto alla chiusura da 1 a 10 giorni.
ISTRUZIONI PER IL CONTROLLO DEL GREEN PASS
Il controllo sulla validità della Certificazione Verde deve essere effettuato ad ogni accesso.
L’unico metodo ammesso per il controllo del Green Pass consiste nella scansione del QR Code indicato sul Green Pass attraverso l’App “VerificaC19” scaricabile su telefono cellulare o tablet ai seguenti link: VERIFICAC19 – per dispositivi Android oppure VERIFICAC19 – per dispositivi Apple.
E’ richiesta la tenuta di un Registro delle presenze nel quale è opportuno indicare anche l’avvenuto controllo del Green Pass oppure particolari cause di esonero (esempio: età minore di 12 anni, esenzione dal vaccino) ad ogni accesso dei frequentatori.
Al momento del controllo, vi è facoltà di richiedere un documento di identità solo laddove vi sia una evidente elusione della normativa (esempio: soggetto di sesso maschile che esibisce un Green Pass intestato ad un soggetto di sesso femminile).
Il controllo del Green Pass deve essere svolto dai “titolari o gestori dei servizi e delle attività” che in un Centro sportivo si individuano nelle figure dell’Organo Amministrativo (per le Società Sportive Dilettantistiche) e nei membri del Consiglio Direttivo (per le Associazioni Sportive Dilettantistiche) i quali potranno incaricare uno o più soggetti al controllo del Green Pass mediante apposita DELEGA scritta. Di seguito si fornisce un esempio di delega:
L’Organo Amministrativo della A.S.D./S.S.D. ……………………………………………………………………………… ai fini di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al D.L. 23 luglio 2021, n. 105 e in particolare che l’accesso ai servizi e attività presso il Centro Sportivo avvenga previa esibizione di valida Certificazione verde Covid-19
DELEGA
ai sensi dell’art. 13, comma 3 del DPCM 17 giugno 2021, il sig./i sig.ri ………………………………………………………………………………………………………………, C.F. ………………………………………………………………………., espressamente incaricato al trattamento dei dati personali per conto della A.S.D./S.S.D. che dovrà eseguire detta verifica mediante scansione del codice QR attraverso apposita App VerificaC19 con facoltà di richiesta del documento di identità nei soli casi di evidente e palese elusione della normativa che ha istituito l’obbligo di Certificazione Verde. E’ fatto espresso divieto di conservare copia cartacea del Green pass presso i locali del centro sportivo.
Luogo e data
Firma del delegante componenti dell’Organo Amministrativo
Firma del/dei delegato/i .
GREEN PASS E CORRETTI ADEMPIMENTI PRIVACY
Ai fini del rispetto degli adempimenti in materia di Privacy, il controllo del Green Pass al momento dell’accesso presso il Centro sportivo comporta l’acquisizione di dati personali e quindi, in linea di principio, l’obbligo di raccogliere il consenso informato da parte del frequentatore previa lettura dei apposita informativa Privacy.
Inoltre, il Garante per la Privacy ha chiarito che la «conservazione» cartacea del Green Pass è vietata.
GREEN PASS E LAVORATORI SPORTIVI
Con l’aggiornamento della F.A.Q. n. 16 viene stabilito che:
a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, per chiunque svolga una attività lavorativa (istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi, receptionist, etc.) è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19. La disposizione si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato
GREEN PASS E ATLETI AGONISTI DI RILEVANZA NAZIONALE
Con l’aggiornamento della F.A.Q. n. 20 viene stabilito che:
Il possesso della Certificazione Verde È RICHIESTO ANCHE PER GLI ATLETI AGONISTI O DI RILEVANZA NAZIONALE che accedono ai servizi e attività per i quali la normativa lo prevede.
GREEN PASS E SPOGLIATOI
Con l’aggiornamento della F.A.Q. n. 21 viene stabilito che:
In riferimento all’utilizzo degli spogliatoi si comunica che per gli stessi NON È RICHIESTO IL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE, ma permane l’obbligo di mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, di tenere correttamente indossata la mascherina, e di rispettare quanto indicato all’interno delle Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere.
GREEN PASS PER IL SOLO TRANSITO
Con l’aggiornamento della F.A.Q. n. 24 viene stabilito che:
la Certificazione Verde NON E’ RICHIESTA PER IL SOLO TRANSITO all’interno di luoghi chiusi finalizzato al raggiungimento di spazi all’aperto
GREEN PASS E ACCOMPAGNATORI DI PERSONE MINORENNI O DISABILI
Con l’aggiornamento della F.A.Q. n. 25 viene stabilito che:
la Certificazione Verde NON È RICHIESTA PER GLI ACCOMPAGNATORI DEI RAGAZZI MINORENNI O DEI DISABILI che li assistono all’interno degli spogliatoi. In ogni caso, tali accompagnatori, se non in possesso di Certificazione Verde, non potranno sostare all’interno degli ambienti per i quali è richiesta la Certificazione Verde.
GREEN PASS E RECEPTION
Con l’aggiornamento della F.A.Q. n. 26 viene stabilito che:
La Certificazione Verde NON È RICHIESTA PER LA SOLA ATTIVITÀ DI RICHIESTA INFORMAZIONI PRESSO RECEPTION o segreterie sportive.
LINEE GUIDA PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA E MOTORIA
Il 4 ottobre sono state aggiornate le Linee Guida per attività sportiva di base e attività motoria in genere che prevedono una serie di obblighi e di raccomandazioni per la pratica sportiva e motoria in luoghi chiusi e all’aperto.
Si ricorda che gli obblighi relativi al Green Pass non si sostituiscono ma si aggiungono agli obblighi anti-covid vigenti come, in estrema sintesi:
- facoltà (non più obbligo) di misurazione della temperatura a tutti gli avventori, con divieto di accesso se superiore a 37,5 °C;
- obbligo di installare dispenser di gel disinfettante (2 dispenser ogni 300 m);
- obbligo indossare correttamente la mascherina in qualsiasi momento all’interno della struttura, ad eccezione del momento specifico in cui si svolge attività fisica sul posto. A titolo di esempio, la mascherina va indossata obbligatoriamente anche durante l’allenamento se il cliente si sposta da una postazione o un attrezzo di allenamento all’altro;
- obbligo di tracciamento dell’accesso alle strutture (attraverso registro presenze o sistemi elettronici automatizzati);
- numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea all’interno della struttura da calcolare secondo la seguente considerazione: 12mq per persona, considerando per il computo i metri quadrati (al chiuso) dell’intera struttura. Nel computo delle compresenze va considerato anche il personale diretto o indiretto che vi presta servizio in quel momento. Per quanto riguarda attività e corsi di gruppo, il numero massimo di cui sopra è 5mq per partecipante, prendendo in considerazione l’ampiezza dell’ambiente in cui l’attività viene svolta;
- obbligo di corretta informativa anti-covid per gli avventori (affissione dell’inserto “Lo sport continua in sicurezza” allegato alle Linee Guida).