ULTIME NOVITÀ DEL D.L. 105/2021: DAL GREEN PASS ALLE LIMITAZIONI DELLA PRESENZA DI PUBBLICO PER GLI EVENTI SPORTIVI E CULTURALI

Con il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105  viene prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e sono state decise le modalità di utilizzo del “Green Pass” e i nuovi criteri per il passaggio di colore delle Regioni.

 

GREEN PASS

Il Decreto stabilisce che a partire dal 6 agosto 2021, anche in zona bianca, sarà necessario il c.d. “Green Pass” per accedere ai seguenti servizi e attività:

  • servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo, limitatamente alle attività al chiuso;
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • concorsi pubblici.

Per il rilascio del Green Pass è necessario:

  • l’inoculamento almeno della prima dose di vaccino Covid-19 – (validità di 9 mesi)

oppure,

  • la guarigione dal Covid-19 (validità 6 mesi dalla guarigione)

oppure,

  • aver effettuato un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al Covid-19 (validità 48 ore dall’esito negativo del tampone)

In caso di violazione della norma, può essere applicata una sanzione da 400 euro a 1.000 euro sia a carico del gestore sia a carico dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

ATTENZIONE: l’obbligo del Green Pass per lo svolgimento delle attività suddette non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (ad esempio, i bambini con età inferiore ai 12 anni). e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica

Ad oggi, salvo chiarimenti di diverso tipo da parte degli Organi competenti, deve ritenersi che l’accesso (e non solo la pratica sportiva intesa come allenamento) presso palestre e altri luoghi al chiuso sopra menzionati siano per tutti (atleti, istruttori, personale amministrativo, dirigenti sportivi) consentiti solo con il possesso del Green Pass.

 

EVENTI SPORTIVI

Riguardo la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive di ogni genere si applicano le seguenti regole:

  • in zona bianca, la capienza massima consentita è del 50% del totale dei posti all’aperto e del 25% dei posti al chiuso;
  • in zona gialla la capienza massima consentita è del 25% e comunque il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso.

Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, con posti a sedere preassegnati  e distanza interpersonale di almeno un metro per i soggetti non conviventi. L’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass.

 

SPETTACOLI CULTURALI

Il Decreto prevede che in zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, siano svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. L’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass.

Riguardo la partecipazione del pubblico agli spettacoli culturali si applicano le seguenti regole:

  • in zona bianca, la capienza massima consentita è del 50% del totale dei posti all’aperto e del 25% dei posti al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso;
  • in zona gialla la capienza massima consentita è del 50% e comunque il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli al chiuso.

Le attività dovranno comunque svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.

 

COLORAZIONE DELLE REGIONI

Dal 1° agosto cambiano i criteri di determinazione per le colorazioni delle Regioni: in breve, il criterio per la scelta delle colorazioni (banca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni non terrà più conto dell’incidenza dei contagi ma del tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

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