DECRETO SOSTEGNI-BIS e lo sport

Il 25 maggio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 25 maggio 2021, n. 73 (DL Sostegni-bis) nel quale sono previste misure di interesse anche per il settore sportivo che si espongono sinteticamente in seguito.

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (Art. 1)

Viene previsto un nuovo contributo di cui potranno beneficiare società e associazioni sportive dilettantistiche MUNITE DI PARTITA IVA.

Per accedere al nuovo contributo il richiedente può scegliere tra diversi metodi di calcolo:

 

A) Calo del fatturato di almeno il 30% nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019

Il primo metodo prevede, per coloro che hanno ricevuto il vecchio contributo (Decreto Sostegni), l’accredito automatico sul conto corrente del nuovo contributo in misura pari al precedente.

Coloro che NON hanno ricevuto il vecchio contributo (Decreto Sostegni) potranno presentare una nuova domanda per richiedere il nuovo.

 

B) Calo del fatturato medio mensile nel periodo 1.4.2020 – 31.3.2021 rispetto al fatturato medio mensile nel periodo 1.4.2019 – 31.3.2020

Il secondo metodo prevede la concessione del nuovo contributo nel caso in cui l’ASD o l’SSD abbia rilevato un calo di almeno il 30% della media mensile dei ricavi commerciali del periodo 1.4.2020 – 31.3.2021, rispetto alla media mensile del dei ricavi commerciali del periodo 1.4.2019 – 31.3.2020. La media mensile viene calcolata dividendo il fatturato del periodo per dodici. Il contributo è poi determinato applicando al calo di fatturato una percentuale determinata in base ai ricavi commerciali del 2019.

Coloro che hanno ricevuto il vecchio contributo (Decreto Sostegni), e che riceveranno in automatico il nuovo contributo, potranno presentare una nuova istanza qualora ritengano che con il secondo metodo di calcolo dia diritto ad un contributo maggiore rispetto a quello ottenuto.

Coloro che NON hanno ricevuto il vecchio contributo (Decreto Sostegni) potranno presentare una nuova domanda.

L’istanza potrà essere presentata telematicamente entro 60 giorni dalla attivazione del portale, ad oggi non ancora avvenuta.

 

C) Peggioramento del risultato economico dell’esercizio 2020 rispetto al risultato economico dell’esercizio 2019.

Il terzo metodo prevede la concessione del nuovo contributo nel caso in cui l’ASD o la SSD abbia rilevato un peggioramento del risultato economico dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Si fa presente che per “risultato economico di esercizio” deve intendersi la differenza tra ricavi e costi determinati (a quanto sembra dal disposto normativo) secondo il criterio della competenza economica (diverso dal criterio di cassa).

La misura minima del peggioramento del risultato economico necessaria per richiedere il contributo sarà definita con successivo Decreto.

L’istanza potrà essere presentata telematicamente entro 30 giorni dalla attivazione del portale, ad oggi non ancora avvenuta.

 

ATTENZIONE: Come per le precedenti versioni, ai fini del calcolo del contributo previsto dal DL Sostegni-bis le ASD e le SSD dovranno considerare solo i proventi di natura commerciale (cioè assoggettati ad Iva), escludendo quelli di natura istituzionale de-commercializzati.

 

Come nelle precedenti versioni, per le ASD e SSD che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito della perdita del fatturato.

 

INDENNITA’ PER I COLLABORATORI SPORTIVI (Art. 44)

Con criteri analoghi a quelli adottati nei mesi precedenti, viene prevista un’indennità per i collaboratori sportivi la cui attività risulti cessata, ridotta o sospesa a causa della pandemia. L’ammontare dell’indennità è determinato come segue:

  • coloro che nel 2019 hanno percepito compensi sportivi SUPERIORI a € 10.000 avranno diritto a un’indennità di € 2.400;
  • coloro che nel 2019 hanno percepito compensi sportivi COMPRESI TRA € 4.000 euro e € 10.000 avranno diritto a un’indennità di € 1.600;
  • coloro che nel 2019 hanno percepito compensi sportivi compresi INFERIORI a  € 4.000 avranno diritto a un’indennità di € 800.

I collaboratori dovranno attestare la persistenza dei requisiti rispondendo alla e-mail che verrà inviata da Sport e Salute Spa.

 

CREDITO DI IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO (Art. 4)

Viene esteso il credito di imposta pari al 60% dei canoni pagati per la locazione di immobili ad uso non abitativo anche per i mesi da gennaio a maggio 2021.

Il credito di imposta può essere alternativamente:

  • utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di pagamento del canone;
  • utilizzato in compensazione con altre imposte dovute;
  • ceduto, anche solo in parte, al locatore a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare oppure ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

 

ATTENZIONE: Il  credito d’imposta spetta a  condizione  che  l’ammontare  medio  mensile  delle entrate commerciali del periodo 1.4.2020 – 31.03.2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile delle entrate commerciali del periodo 1.4.2019 – 31.03.2020. Anche in questo caso l’ammontare medio mensile viene calcolato dividendo le entrate commerciali del periodo per dodici.

Il requisito del calo medio del fatturato non è richiesto per le associazioni che abbiano solo proventi di natura istituzionale nonché per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

 

MISURE A SOSTEGNO DEL SETTORE SPORTIVO (Art. 10)

La misura di maggiore interesse è quella che riguarda l’incremento di 180 milioni di euro per l’anno 2021 il “Fondo unico per il  sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche”. Tale Fondo sarà destinato all’erogazione di contributi a fondo perduto per ASD e SSD che hanno sospeso l’attività a causa della pandemia. I criteri di assegnazione di detti contributi saranno definiti con successivo Decreto.

 

CREDITO DI IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (Art. 32)

Viene previsto un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di  dispositivi  di  protezione.

Il credito d’imposta è utilizzabile  nella  dichiarazione  dei redditi relativa al periodo d’imposta  di  sostenimento  della  spesa ovvero in  compensazione dalle imposte dovute.

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