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DECRETO “SOSTEGNI”, MISURE PER LO SPORT

Venerdì scorso 19 marzo, il Governo ha approvato il “Decreto Sostegni” in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Di seguito si richiamano in sintesi le principali novità introdotte in ambito sportivo.

 

1. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Viene previsto un contributo a fondo perduto per imprese e professionisti dotati di Partita Iva. Come noto, si ricorda che i contributi “a fondo perduto” non devono essere restituiti all’Ente che li eroga.

Il contributo potrà essere richiesto dalle Associazioni sportive dilettantistiche con partita Iva e le Società sportive dilettantistiche. Restano escluse le Associazioni sportive dilettantistiche senza partita Iva che esercitano esclusivamente attività istituzionali “decommercializzate”.

Ci permettiamo di evidenziare una critica personale a nome di tutto il mondo sportivo: l’esclusione delle ASD sprovviste di partita Iva dai soggetti che possono richiedere il contributo appare contraria allo spirito del contributo stesso, che dovrebbe avere la funzione di “ristorare” le attività sospese non per scelta del gestore, ma in conseguenza della Pandemia dei provvedimenti restrittivi del Governo.

Il contributo spetterà a condizione che l’ASD/SSD abbia subito un calo di almeno il 30% dell’ammontare medio mensile delle entrate commerciali del 2020 rispetto all’ammontare medio mensile del delle entrate commerciali del 2019 (quindi, ai fini del calcolo non dovranno essere considerati i c.d. corrispettivi specifici “decommercializzati”).

Per le ASD/SSD con Partita Iva attiva a partire dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche senza aver subito il calo del fatturato del 30%. Il contributo, invece, non spetta alle ASD/SSD la cui Partita Iva risulti attivata dopo l’entrata in vigore del Decreto Sostegni o cessata alla data di entrata in vigore dello stesso.

Se sussiste la condizione del calo di almeno il 30% dell’ammontare medio mensile delle entrate commerciali del 2020 rispetto a quelle del 2019, il contributo viene calcolato applicando a tale differenza una delle seguenti percentuali:

  • 60% in caso di entrate commerciali del 2019 non superiori a 100.000 euro;
  • 50% in caso di entrate commerciali del 2019 comprese tra 100.000 euro e 400.000 euro;
  • 40% in caso di entrate commerciali del 2019 comprese tra 400.000 euro e 1 milione di euro;
  • 30% in caso di entrate commerciali del 2019 comprese tra 1 milione di euro e 5 milioni di euro;
  • 20% in caso di entrate commerciali del 2019 comprese tra 5 milioni di euro e 10.000 milioni di euro.

In ogni caso, è comunque riconosciuto un contributo minimo di 2.000 euro.

Diversamente dal passato, la spettanza del contributo non dipende dal Codice ATECO dell’attività svolta. Sarà inoltre possibile scegliere se ottenere il pagamento del contributo a fondo perduto oppure convertirlo in credito di imposta da utilizzare in compensazione nel Mod. F24.

Il contributo erogato non è sono soggetto a tassazione.

Per poter richiedere il contributo a fondo perduto sarà necessario presentare domanda telematica attraverso la piattaforma sul sito dell’Agenzia delle Entrate che sarà attivata entro il prossimo 31 marzo. Non è prevista l’erogazione automatica del contributo per le ASD/SSD che abbiano già ottenuto il contributo nei mesi precedenti.

 

2. BONUS COLLABORATORI SPORTIVI

E’ riconosciuto una tantum un bonus ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. m) TUIR, anche presso ASD e SSD, che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro collaborazione a causa della Pandemia.

Si considerano “cessati” (e quindi validi ai fini della richiesta del bonus) tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.

Allo stato attuale, sembrerebbero esclusi tutti i rapporti iniziati nel corso del 2020 non essendo possibile per essi individuare compensi percepiti nel 2019; si spera che sul punto il Governo o Sport e Salute forniscano opportuni chiarimenti.

Come nelle versioni precedenti, il bonus non è riconosciuto ai percettori di altro reddito di lavoro autonomo o di lavoro dipendente e assimilati o di altri indennizzi previsti nei decreti emergenziali e non è soggetto a tassazione.

Il bonus viene calcolato in relazione ai compensi percepiti nell’anno 2019 (e quindi risultanti dalla Certificazione Unica presentata nel 2020) come segue:

  • 3.600 se i compensi percepiti nel 2019 sono superiori a € 10.000;
  • 2.400 se i compensi percepiti nel 2019 sono compresi tra € 4.000 ed € 10.000;
  • 1.200 se i compensi percepiti nel 2019 sono inferiori a €. 4.000.

Il bonus sarà erogato:

  • per coloro che lo richiedono per la prima volta, previa presentazione della domanda dal 1° aprile al 15 aprile prossimi, sul portale di Sport e Salute;
  • per coloro che hanno già beneficiato del bonus per i mesi scorsi, automaticamente e in base ai dati indicati nella richiesta iniziale.

Si attendono specifiche istruzioni da parte di Sport e Salute, Ente erogatore del bonus, ma si presume che i collaboratori che abbiano già richiesto e ottenuto il bonus per i mesi scorsi riceveranno una mail con la quale gli verrà richiesto di attestare la permanenza dei requisiti.

Si raccomanda quindi di monitorare costantemente la casella mail indicata a Sport e Salute per l’invio delle comunicazioni.

 

3. ULTERIORI MISURE PER IL LAVORO

Con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente si segnala che il blocco dei licenziamenti è stato prorogato fino al 30 giugno, e fino al 31 ottobre per i datori di lavoro che usano la cassa integrazione in deroga, valida fino al 31 dicembre per un massimo di 28 settimane.

Per quanto riguarda la Cassa integrazione ordinaria è possibile richiederla per 13 settimane tra aprile e giugno, senza contributo addizionale.

 

4. DIFFERIMENTO ENTRATA IN VIGORE RIFORMA DELLO SPORT

Viene prorogata al 1° gennaio 2022 l’entrata in vigore di tutti i Decreti che costituiscono la c.d. Riforma dello Sport. E’ inoltre confermato il differimento delle misure relative al lavoro sportivo al 1° luglio 2022.

Tali proroghe sono, a nostro parere, da accogliere positivamente in quanto consentono, da un lato, al legislatore di chiarire alcuni aspetti ancora dubbi della Riforma, dall’altro, al mondo dello sport di organizzarsi in vista dei futuri cambiamenti.

 

5. ROTTAMAZIONE E SALDO E STRALCIO

Le rate della “rottamazione ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020 possono essere versate entro il 31 luglio 2021.

Le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 possono essere versate entro il 30 novembre 2021.

 

6. ANNULLAMENTO CARICHI A.D.E.R. (EX EQUITALIA)

Vengono automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino ad € 5.000 risultanti da singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione) per persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche che abbiano conseguito nel 2019 un reddito imponibile fino ad € 30.000.

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