Con la presente Circolare si intende fornire alcuni chiarimenti circa l’obbligatorietà o meno dell’installazione del c.d. Registratore di cassa telematico per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche alla luce dei nuovi obblighi previsti in materia di certificazione ed invio telematico dei corrispettivi in vigore dal 1° gennaio 2020.
Secondo l’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015 e l’art. 17, comma 1, lett. a) del D.L. 119/2018, dal 1° gennaio 2020 tutti gli esercenti, il cui regime fiscale prevede l’emissione di un documento fiscale (scontrino o ricevuta fiscale) sono obbligati alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri percepiti.
Per la memorizzazione/trasmissione telematica dei corrispettivi i suddetti esercenti devono dotarsi di un Registratore di cassa telematico.
Nel caso di Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, la sussistenza o meno dell’obbligo di dotarsi di un Registratore di cassa telematico deve essere valutata in base al tipo di attività esercitata:
- per le ASD e SSD che percepiscono unicamente RICAVI ISTITUZIONALI: non sussiste l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, che potranno continuare ad essere documentati attraverso una semplice ricevuta non fiscale in formato cartaceo.
Si ricorda che sono considerati ricavi istituzionali le quote associative ed i corrispettivi specifici per corsi aventi ad oggetto sport e discipline riconosciuti dal Coni svolti a favore di propri associati/tesserati;
- per le A.S.D. e S.S.D. che, oltre all’attività istituzionale, svolgono anche ATTIVITÀ COMMERCIALE IN REGIME FISCALE AGEVOLATO DI CUI ALLA L. 398/1991:
- non sussiste l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per le “attività commerciali connesse agli scopi istituzionali”. Come precisato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E/2018, si considerano attività commerciali connesse le attività commerciali funzionali all’attività istituzionale (ad esempio, la vendita di gadget pubblicitari, integratori e bevande energetiche, sponsorizzazioni, attività istituzionale svolta nei confronti di terzi, bar sociale);
- sussiste l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi (e dunque l’obbligo di dotazione di un Registratore di cassa telematico) per le “attività commerciali NON connesse agli scopi istituzionali” (quindi non rientranti nel regime di cui alla L. 398/91). Come precisato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E/2018 si considerano attività commerciali non connesse le attività non funzionali all’attività istituzionale (per esempio, il bagno turco, l’idromassaggio, o gli sport non riconosciuti dal Coni).
- Per le ASD e SSD che, oltre all’attività istituzionale svolgono anche ATTIVITÀ COMMERCIALE IN REGIME ORDINARIO (quindi senza aver esercitato l’opzione di cui alla L. 398/1991) sussiste l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi (e dunque l’obbligo di dotazione di un Registratore di cassa telematico)
Ciò detto, si fa presente che l’esonero dall’obbligo di dotazione di un Registratore di cassa telematico per i soggetti in regime 398/1991 risulta essere temporaneo e cioè previsto in fase di prima applicazione, come sopra descritto, confermato dal D.M. 10 maggio 2019 e, successivamente, dal D.M. 24.12.2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31.12.2019.
Ad oggi tuttavia, non si è a conoscenza di successivi provvedimenti legislativi che comportino il venir meno dell’esonero temporaneo previsto per la fase di prima applicazione.