DPCM 14 GENNAIO 2021 – MISURE PER LO SPORT

PREMESSA: Con il D.L. n. 2/2021 è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021. Ciò significa che fino a quella data il Governo e la Protezione Civile possono adottare misure straordinarie con un percorso di approvazione più rapido rispetto a quello normalmente previsto.

Con il DPCM approvato il 14 gennaio 2020, di cui si attende l’imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Governo ha previsto una serie di misure restrittive, tra le quali la sospensione delle attività di palestre e piscine, fino al 5 marzo 2021.

Di seguito le principali misure adottate con il DPCM del 14 gennaio 2021.

Su tutto il territorio nazionale, fino al 15 febbraio 2021 sono vietati gli spostamenti tra regioni, salvo che siano motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

ZONA BIANCA

Sono considerati zona bianca i territori nei quali si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti.

In tali zone, non si applicano le sospensioni e i divieti delle attività disposti con il DPCM

ZONA GIALLA

  • Art. 1, comma 10, lett, d) “e’ consentito svolgere ATTIVITA’ SPORTIVA O ATTIVITA’  MOTORIA ALL’APERTO, anche presso  aree  attrezzate  e  parchi  pubblici,  ove accessibili,  purche’  comunque  nel  rispetto  della   distanza   di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attivita’ sportiva e di almeno un metro per ogni  altra  attivita’  salvo  che  non  sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti

Nulla di nuovo rispetto al precedente DPCM, restano consentite attività motoria e sportiva all’aperto anche presso parchi pubblici, rispettando la distanza di sicurezza e con divieto di assembramento. Lo svolgimento di attività sportiva non comporta l’obbligo di indossare la mascherina.

 

  • Art. 1, comma 10, lett. e) “sono consentiti soltanto gli EVENTI E  LE  COMPETIZIONI  –  di livello agonistico e riconosciuti di preminente  interesse  nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano  (CONI)  e del Comitato italiano  paralimpico  (CIP)  –  riguardanti  gli  sport individuali e di squadra  organizzati  dalle  rispettive  federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno  di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero  all’aperto  senza la presenza di pubblico. Le sessioni  di  ALLENAMENTO  degli  atleti, professionisti e non professionisti, degli  sport  individuali  e  di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente  lettera e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte  chiuse,  nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali,  discipline  sportive  associate  e  enti  di   promozione sportiva.  Il  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI)  e  il Comitato italiano  paralimpico  (CIP)  vigilano  sul  rispetto  delle disposizioni di cui alla presente lettera”

Viene quindi confermato quanto previsto dal precedente DPCM: sono consentiti i soli Eventi e Competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale da CONI e CIP nonché l’allenamento degli atleti muniti di tessera agonistica in vista della partecipazione a tali eventi.

 

  • Art. 1, comma 10, lett. f) “SONO  SOSPESE  LE  ATTIVITA’  DI  PALESTRE,  PISCINE,  CENTRI NATATORI, CENTRI  BENESSERE,  CENTRI  TERMALI,  fatta  eccezione  per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli  essenziali  di assistenza e per le attivita’ riabilitative o  terapeutiche,  NONCHE’ CENTRI CULTURALI, CENTRI SOCIALI E CENTRI RICREATIVI; ferma  restando a sospensione delle attivita’ di  piscine  e  palestre,  l’attivita’ sportiva di base e l’attivita’ motoria in  genere  svolte  ALL’APERTO presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, SONO CONSENTITE nel rispetto delle norme di  distanziamento  sociale  e  senza  alcun assembramento, in conformita’ con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che e’ interdetto l’uso di spogliatoi  interni  a detti  circoli …

Nulla di nuovo rispetto al precedente DPCM, restano consentite attività motoria e sportiva all’aperto anche presso circoli sportivi nel rispetto delle Linee Guida e senza l’uso degli spogliatoi.

 

  • Art. 1, comma 10, lett. g) “fatto salvo quanto previsto alla lettera e),  in  ordine  agli eventi e  alle  competizioni  sportive  di  interesse  nazionale,  lo svolgimento  degli  SPORT   DI   CONTATTO,   come   individuati   con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport,  e’ sospeso; sono altresi’ sospese l’attivita’  sportiva  dilettantistica di base, le scuole e l’attivita’  formativa  di  avviamento  relative agli sport di contatto nonche’ tutte le gare, le  competizioni  e  le attivita’ connesse agli sport di contatto, anche se aventi  carattere ludico-amatoriale

Nulla di nuovo rispetto al precedente DPCM, resta sospeso lo svolgimento degli sport di contatto.

ZONA ARANCIONE

Oltre alle misure previste per la zona gialla, viene ribadito per la zona arancione quanto segue:

  • Articolo 2, comma 4 “… b) e’ vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici  o privati, in un comune diverso da quello  di  residenza,  domicilio  o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di  studio, per motivi di salute, per situazioni di  necessita’  o  per  svolgere attivita’ o usufruire di servizi non sospesi  e  non  disponibili  in tale comune …”.

Restano consentiti gli spostamenti tra Comuni per svolgere attività o fruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio Comune. Si desume che quindi siano consentiti gli spostamenti tra Comuni per lo svolgimento dell’attività sportiva all’aperto presso Circoli sportivi se tale attività non fosse disponibile nel proprio Comune.

ZONA ROSSA

Oltre alle misure previste per la zona gialla e arancione, viene previsto per la zona rossa quanto segue

  • Art. 3, comma 4, lett. d) “tutte le attivita’ previste dall’art. 1, comma 10, lettere  f) e g), anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresi’ sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva”.

A differenza delle zone gialla e arancione, nella zona rossa non può svolgersi attività sportiva presso circoli neanche all’aperto.

Non sono consentiti eventi e competizione di alcun genere, se organizzati da enti di promozione sportiva.

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Visto e considerato che per il comparto sportivo il nuovo DPCM ribadisce la sospensione delle attività, si attendono – presumibilmente e con ogni speranza – nuovi ristori.

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