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ASSOCIATI, TESSERATI e CLIENTI: QUALI DIFFERENZE A LIVELLO FISCALE?

Con la presente Circolare si forniscono alcuni chiarimenti riguardo al trattamento fiscale riservato ai corrispettivi percepiti da un’Associazione Sportiva Dilettantistica per i servizi resi in diretta attuazione degli scopi istituzionali nei confronti a) dei propri associati, b) dei “tesserati” e c) dei “terzi”.

 

ASSOCIATI, TESSERATI, CLIENTI

L’“associato” ha instaurato un rapporto associativo con l’Associazione. l’associato ha una serie di diritti tra i quali quello di essere convocato alle assemblee dei soci, di parteciparvi e di essere informato riguardo al contenuto delle delibere (c.d. vincolo associativo).

Il “tesserato”, per il tramite dell’Associazione, instaura un rapporto con l’Ente Sportivo o Federazione Sportiva a cui è affiliata l’Associazione stessa. Il tesserato, non avendo instaurato alcun rapporto associativo con l’Associazione, non dovrà essere convocato per le assemblee dei soci, non potrà prenderne parte e non dovrà essere informato circa le delibere assunte dalla stessa.

Il “cliente”, infine, non è legato da alcun rapporto associativo con l’Associazione e non risulta tesserato con l’Ente sportivo e/o Federazione alla quale è affiliata l’Associazione, pertanto è inquadrabile alla stregua di un “cliente” fruitore di un servizio.

 

Trattamento fiscale per i corrispettivi incassati da associati, tesserati e clienti

La differenziazione appena esposta è importante ai fini del diverso trattamento fiscale riservato agli “associati”, ai “tesserati” ed ai “terzi”.

Come noto, i corrispettivi percepiti da un’Associazione Sportiva Dilettantistica per i servizi resi in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai propri associati sono defiscalizzati (ai sensi dell’art. 148, comma 3, del Tuir).

L’Agenzia delle Entrate, ha precisato che il trattamento defiscalizzato riservato agli associati è applicabile anche ai soli tesserati non associati.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 18/E/2018 del 1.8.2018 – Par. 7.1, ha precisato quanto segue:

I soggetti nei confronti dei quali devono essere rese le attività svolte dalle associazioni e società sportive dilettantistiche non lucrative ai fini dell’applicazione della disposizione agevolativa di cui all’articolo 148, comma 3, del TUIR, sono in primo luogo quelli aventi la qualifica associati o soci. La disposizione agevolativa in argomento si applica, tuttavia, anche con riferimento alle attività effettuate dall’associazione o società sportiva dilettantistica non lucrativa nei confronti di soggetti frequentatori e/o praticanti che non rivestono la qualifica di soci o associati, a condizione che i destinatari delle attività risultino, come previsto dalla norma, “tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”, vale a dire tesserati della Federazione Sportiva Nazionale, dell’Ente di Promozione Sportiva o della Disciplina Sportiva Associata cui è affiliato l’ente sportivo dilettantistico non lucrativo

In altre parole, l’Agenzia delle Entrate pare aver riconosciuto l’equivalenza, ai fini fiscali, del tesseramento al vincolo associativo, così da consentire la defiscalizzazione dei corrispettivi pagati da un associato o da un non associato tesserato al medesimo Ente di Promozione Sportiva, Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata al quale è affiliata l’Associazione.

Alla luce di questa interpretazione, pare potersi affermare che i c.d. “frequentatori” occasionali dell’Associazione non devono necessariamente diventarne soci, ma possono essere solamente tesserati con il medesimo organismo sportivo (Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate) al quale l’Associazione è affiliata

Ciò, sempreché lo Statuto dell’Associazione non limiti l’ingresso ai soli associati e tenendo conto che l’ingresso di tesserati non associati o di terzi rende l’Associazione un luogo pubblico, con le conseguenze che ne derivano in termini di dovute precauzioni disposte dalla normativa di pubblica sicurezza.

Resta fermo, tuttavia, che un’Associazione, debba avere un nucleo effettivo e congruo di soci che partecipano alla vita associativa.

Infine, i corrispettivi per i servizi erogati nei confronti dei “clienti” – e cioè dei soggetti che non rivestono la qualifica né di associati tesserati né di semplici tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali – hanno natura commerciale.

 

QUALCHE ESEMPIO DI CHIARIMENTO

CASO 1

ASSOCIAZIONE ALFA affiliata a CSEN percepisce corrispettivi specifici per attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali sia dai propri associati che dai tesserati CSEN non associati. In tale caso i corrispettivi pagati dagli associati e dai tesserati suddetti sono defiscalizzati.

 

CASO 2

ASSOCIAZIONE ALFA affiliata a CSEN organizza una manifestazione alla quale partecipano soci di ASSOCIAZIONE BETA affiliata a CSEN. In tale caso le quote di partecipazione pagate dai soci di ASSOCIAZIONE BETA alla ASSOCIAZIONE ALFA sono defiscalizzate.

 

CASO 3

ASSOCIAZIONE ALFA affiliata a CSEN organizza una manifestazione alla quale partecipano soci di ASSOCIAZIONE BETA affiliata ad un diverso Organismo Sportivo. In tale caso le quote di partecipazione pagate dai soci di ASSOCIAZIONE BETA alla ASSOCIAZIONE ALFA sono commerciali.

 

CASO 4

ASSOCIAZIONE ALFA affiliata a CSEN organizza una manifestazione alla quale partecipano TESSERATI NON SOCI di ASSOCIAZIONE BETA affiliata a CSEN. In tale caso le quote di partecipazione pagate dai tesserati non soci di ASSOCIAZIONE BETA alla ASSOCIAZIONE ALFA sono defiscalizzate.

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