Con la presente Circolare si intendono fornire alcuni chiarimenti riguardo a) l’obbligo di utilizzare mezzi di pagamento tracciabili ai fini della detrazione delle spese per attività sportive praticate dai minori a carico; b) l’obbligo di dotazione del POS per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e, infine, c) l’obbligo di pagamento attraverso mezzi tracciabili per le transazioni di importo pari o superiore a 1.000 euro.
obbligo di utilizzare mezzi di pagamento tracciabili ai fini della detrazione delle spese per attività sportive praticate dai minori a carico
Il genitore che abbia sostenuto spese per lo svolgimento di attività sportive praticate dai figli o altri familiari a carico di età compresa tra i 5 ai 18 anni ha diritto a portare in detrazione tali spese nella propria dichiarazione dei redditi (art. 15, comma 1, lettera i-quinquies, TUIR).
La detrazione delle spese sportive è consentita nel limite del 19% fino ad un tetto massimo di spesa di 210 euro per ciascun figlio o ragazzo. Sulla base di questi dati si può affermare che 40 euro (19% di 210 euro) è la cifra massima detraibile per ciascun figlio o ragazzo.
Ai fini della detrazione delle spese sportive il genitore deve farsi rilasciare una ricevuta dall’Associazione/Società sportiva nel quale siano specificati i seguenti dati:
- denominazione sociale dell’Associazione/Società sportiva;
- attività sportiva esercitata;
- causale del pagamento
- importo corrisposto per la prestazione resa
- codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento
- dati anagrafici del minore
Attenzione: dal 1° gennaio 2020, la detrazione delle spese sportive è consentita solo se il pagamento da parte del genitore avvenga attraverso mezzi tracciabili (Legge di Bilancio 2020, articolo 1, commi 679 e 680) e dunque mediante:
- carte di credito/debito,
- bancomat,
- bonifico bancario,
- bonifico postale,
- assegni.
Dunque, dal 1° gennaio 2020 la modalità di pagamento con mezzi tracciabili, già consigliata anche precedentemente, diviene un vero e proprio obbligo qualora si intenda usufruire della detrazione delle spese sostenute per le attività sportive praticate dai familiari a carico.
Il pagamento in contanti rimane ancora possibile solo che in tal caso le spese non saranno fiscalmente detraibili.
Obbligo di dotazione del POS per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche
Sempre in tema di tracciabilità dei pagamenti, si fa presente che il D.L. n. 124/2019 (c.d. Decreto fiscale collegato alla L. di Bilancio 2020), convertito L. 157/2019 ha previsto l’obbligo per i soggetti che effettuano cessioni di beni/prestazione di servizi di accettare i pagamenti tramite carte di pagamento (obbligo del POS – Point of Sale), Tuttavia, in fase di conversione in Legge del Decreto n. 124/2019, sono state soppresse le sanzioni in caso di mancata dotazione del POS.
Allo stato attuale, dunque, pur sussistendo un obbligo di installazione del POS per chi eroga servizi o cede beni, non è prevista alcuna sanzione qualora tale obbligo non venga rispettato.
obbligo di pagamento attraverso mezzi tracciabili per le transazioni di importo pari o superiore ai 1.000 euro
Oltre a quanto detto finora, si ricorda che, ai sensi dell’art. 25, comma 5, L. n. 133/1999, i pagamenti di qualsiasi genere effettuati e ricevuti da Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di importo pari o superiore a 1.000 euro devono essere effettuati attraverso mezzi tracciabili (per importi pari o superiori ai 1.000 euro è quindi vietato alle A.S.D. e S.S.D. l’utilizzo del contante). L’inosservanza di tale obbligo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 2.000 euro.